Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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L'ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRITICA POLITICA PUO' ESSERE RICONOSCIUTA ALL'IMPUTATO DEL REATO DI DIFFAMAZIONE ANCHE NEL CASO DI POLEMICHE INSORTE NELL'AMBITO DI ORDINI PROFESSIONALI - Tra i contrapposti schieramenti (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 4031 del 29 gennaio 2014, Pres. Dubolino, Rel. Lignola).

Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico, pur essendo istituzioni di autogoverno di professioni riconosciute dalla legge, col compito specifico di tutela dei cittadini, poiché hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. In particolare il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia. Ciò comporta, ad esempio, la giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione dei relativi atti e provvedimenti. Di conseguenza può operare nel caso di specie la scriminante della critica politica, che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, in particolare con riferimento a competizioni politiche o sindacali, che giustificano l'adozione di toni aspri e di disapprovazione, a condizione che la critica non trasmodi in attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.


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