Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA LIBERTA' DI INSEGNAMENTO NON PRECLUDE L'ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE DEI DOCENTI - In base ad elementi sussidiari (Cassazione Sezione Lavoro n. 2056 del 30 gennaio 2014, Pres. Stile, Rel. D'Antonio).

La Cooperativa U. esercente attività di istruzione, a seguito di un'ispezione, ha ricevuto ordinanze ingiunzioni emesse dalla Direzione Provinciale del lavoro di Reggio  Emilia per assunzioni di personale docente effettuate non tramite l'ufficio di collocamento. Essa ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Reggio Emilia, che l'ha accolta. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dalla Corte di Bologna che ha rilevato che l'attività di docenza non era assimilabile a tipologie di attività prettamente manuali e ripetitive inquadrabili sicuramente nel lavoro subordinato, trattandosi di lavoro contraddistinto da libertà di forme e contenuti ed espressioni di libertà di pensiero. I docenti, a parte la professoressa C. che aveva invece denunciato irregolarità nella costituzione dei rapporti, avevano confermato l'effettività dei loro contratti di lavoro autonomo e la corrispondenza alla situazione di fatto. La Corte, inoltre, ha escluso che la stabilità operativa che prevedeva da parte dei docenti la comunicazione tempestiva delle assenze, l'osservanza degli orari delle lezioni, la partecipazione ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori dimostrasse una diversa natura del rapporto. Essa ha ritenuto che la libertà di svolgimento ed elaborazione dei corsi scolastici costituisse elemento determinante essendo i docenti tenuti solo all'osservanza del programma ministeriale, nell'interesse degli studenti e che, inoltre, il vincolo associativo dei docenti alla Cooperativa accentuava la loro discrezionalità ed autonomia. Il Ministero del Lavoro ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte bolognese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2056 del 30 gennaio 2014, Pres. Stile, Rel. D'Antonio) ha accolto il ricorso. La Corte d'Appello - ha osservato la Cassazione - afferma la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra i docenti e la scuola fondando la sua decisione essenzialmente, se non in via esclusiva, sulla libertà di insegnamento ad essi riconosciuta essendo tenuti soltanto a svolgere i programmi stabiliti dal Ministero; il giudice di merito, tuttavia, non ha valutato che detto requisito, non posto in discussione neppure da controparte, non è idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Suprema Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui "in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto". L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo - ha affermato la Corte - non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione, e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, aventi natura professionale ed intellettuale che è rimessa al giudice del merito. Quest'ultimo, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie - ha osservato la Cassazione - la Corte d'Appello ha rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con motivazione che appare del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere tale conclusione; la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti elementi quali l'obbligo di comunicare l'assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari; ha omesso, tuttavia, di spiegare le ragioni per cui tali elementi sono irrilevanti.

La Suprema Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bologna.


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