|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
L'IMPIEGO DEL LAVORATORE PER UN PERIODO PIU' LUNGO DI QUELLO PREVISTO DAL PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE COMPORTA L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - In base alla legge n. 451 del 1994 (Cassazione Sezione Lavoro n. 2055 del 30 gennaio 2014, Pres. Lamorgese, Rel. Nobile).
|
Maria C. ha lavorato come addetta all'assistenza degli anziani, per la cooperativa L'Airone nel periodo dal 3 novembre 1999 al 31 dicembre 2000. Con effetto dal 15 marzo 2000 ella è stata inserita, con annotazione sul libretto di lavoro, in un "piano di inserimento professionale" (P.I.P.). Ella ha svolto le sue mansioni al pari delle altre assistenti inquadrate come dipendenti, per 24 ore settimanali ed ha percepito un compenso di 800.000 lire mensili. Cessato il rapporto ella si è rivolta al Tribunale di Termini Imerese, sostenendo di avere lavorato in condizioni di subordinazione e di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale; pertanto ha chiesto la condanna della cooperativa al pagamento delle differenze. Il giudice adito, rilevato che il rapporto di lavoro derivante dai piani di inserimento professionale è di tipo formativo con causa mista, analogamente a quanto previsto per il contratto di formazione e per l'apprendistato, e che dall'istruttoria svolta era emerso che la ricorrente aveva svolto le prestazioni lavorative al pari delle altre dipendenti della società, senza ricevere la necessaria formazione, riteneva che il rapporto fosse stato in realtà simulato essendo connotato dai tratti tipici della subordinazione. Pertanto il giudice, disposta una CTU, ha accolto la domanda della ricorrente, applicando per la determinazione delle differenze retributive il c.c.n.l. per i dipendenti del settore assistenziale e socio-sanitario. In grado di appello la Corte di Palermo, con sentenza depositata il 28.5.2008, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'azienda ha rigettato la domanda di Maria C.. In sintesi la Corte territoriale, premesso che, a fronte di un rapporto instaurato formalmente nell'ambito dei piani di formazione professionale, era necessaria la prova, rigorosa e certa, che le parti avessero conferito alla prestazione il carattere della subordinazione, rilevava che una siffatta evenienza non era emersa dalla prova testimoniale e che la qualificazione data dalle parti al rapporto in esame non poteva pertanto ritenersi superata. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte palermitana per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2055 del 30 gennaio 2014, Pres. Lamorgese, Rel. Nobile) ha accolto il ricorso. La Corte ha rilevato in particolare che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che da una deposizione testimoniale risultava che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio nel 1999 e non nel 2000 e che la società non aveva provato di aver adempiuto all'obbligo di formazione. La Corte ha ricordato che ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.L. n. 299/1994, conv. con L. n. 451/1994, l'"utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b) (progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale". Per potersi escludere, quindi, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è essenziale la utilizzazione effettiva all'interno dei detti progetti, nei limiti dei periodi di formazione e di esperienza lavorativa prestabiliti. Orbene - ha osservato la Corte - nella specie la attrice tra l'altro aveva dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata fin dal 3.11.1999, ben prima quindi dell'inserimento nel P.I.P., avvenuto il 15.3.2000. Tale assunto - ha rilevato la Cassazione - è stato del tutto ignorato dalla Corte di merito che, al riguardo, neppure ha preso in considerazione una testimonianza, avente senz'altro carattere di decisività sul punto (avendo la teste espressamente riferito su fatti di sua conoscenza sino al tutto il 1999). L'omesso esame di tale risultanza - ha concluso la Cassazione - ha inficiato la motivazione dell'impugnata sentenza, atteso che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato senza considerare e senza verificare la dedotta preesistenza di un siffatto rapporto fin dal novembre 1999. La Suprema Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|