Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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NON RIENTRA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA LA DIVULGAZIONE A MEZZO STAMPA DI UNO SCRITTO REDATTO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - In base all'art. 51 cod. pen. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 3973 del 19 febbraio 2014, Pres. Russo, Rel. Carluccio).

Nell'ipotesi in cui uno scritto diffamatorio sia stato redatto dall'autore per difendersi (nella specie mediante invio al Sindaco e alla Giunta comunale nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico di segretario comunale) e, quindi, nell'esercizio del diritto di difesa, scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen., non integra esercizio del diritto di difesa l'attività, esterna (e successiva) al procedimento suddetto, consistente nella diffusione dello stesso scritto ad opera dello stesso soggetto (nella specie mediante la consegna ad un giornalista che lo riportò in un articolo pubblicato sul quotidiano), mancando il carattere di strumentalità e di necessità dell'atto rispetto all'oggetto del procedimento nel quale l'esercizio del diritto di difesa è tutelato.


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