Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

SE IL RAPPORTO INFORMATIVO DI UN SUPERIORE DIFFAMA IL DIPENDENTE DEFINENDOLO "PRESUNTUOSO, ARROGANTE E SLEALE" QUESTI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - Determinato in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 294 del 9 gennaio 2014, Pres. Stile, Rel. Venuti).

Rodolfo M., funzionario in servizio presso l'ufficio delle imposte dirette di Monza, ha chiesto al locale Tribunale di condannare il suo superiore gerarchico Domenico M. e il Ministero dell'Economia per il contenuto ingiurioso di un rapporto informativo compilato nel 97, relativo al suo comportamento in servizio. Il Tribunale ha accolto la domanda determinando l'importo del risarcimento in misura di euro 1550. La decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Milano. Questa pronuncia è stata impugnata davanti dalle Suprema Corte sia dal condannato Domenico M., sia dal lavoratore offeso.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 294 del 9 gennaio 2014, Pres. Stile, Rel. Venuti) ha rigettato entrambi i ricorsi. La Corte d'Appello - ha osservato la Cassazione - ha correttamente affermato che le espressioni utilizzate nei rapporti informativi in questione non solo erano ingiuriose e diffamatorie e tendevano a porre in cattiva luce il ricorrente (il medesimo è stato definito presuntuoso, arrogante e sleale nonché soggetto che era solito agire in modo abnorme), ma erano altresì del tutto gratuite, in quanto tali giudizi ed espressioni non erano per nulla necessari per descrivere eventuali carenze sulla attitudini lavorative e sulle capacità professionali di Rodolfo M.. Dette espressioni non erano connotate dal requisito della "riservatezza" (ai soli fini della diffamazione), essendo state portate a conoscenza di un numero indefinito di persone, ancorché nell'ambito dello stesso ufficio di Rodolfo M. e degli uffici superiori. In ordine all'entità del risarcimento, la Corte ha ricordato che la valutazione equitativa del danno discende dal disposto di cui all'art. 432 cod. proc. civ., secondo cui, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta il giudice la liquida con valutazione equitativa. Il ricorso a tale forma di liquidazione implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della sua insufficienza. Nella specie - ha concluso la Cassazione - la Corte di merito, dopo aver dato atto, del carattere diffamatorio ed ingiurioso delle espressioni utilizzate nei confronti di Rodolfo M. ha liquidato il danno in via equitativa quantificandolo in € 1.550,00, evidentemente in relazione alla effettiva entità e gravità di tali offese nonché alle sofferenze e al turbamento d'animo procurati al predetto dipendente.


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