Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'AZIENDA CON MODALITA' TIPOLOGICHE PROPRIE DI UN LAVORATORE SUBORDINATO COMPORTA UNA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE - Che è onere del datore di lavoro vincere (Cassazione Sezione Lavoro n. 1318 del 22 gennaio 2014, Pres. Roselli, Rel. Tria).

Barbara C. ha lavorato presso la RAI in vari successivi periodi. Inizialmente, a far tempo da settembre 1989, ella ha avuto un formale contratto di lavoro autonomo. Successivamente il rapporto è stato disciplinato mediante una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. La Corte d'Appello di Roma ha accertato che nella fase iniziale si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conseguentemente ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai successivi contratti. La Rai ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1318 del 22 gennaio 2014, Pres. Roselli, Rel. Tria) ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte romana ha correttamente accertato l'esistenza sin dall'inizio di un rapporto di lavoro subordinato attenendosi ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui: a) la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (quali quelle assegnate, nella specie, alla lavoratrice), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere; b) occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti, eventualmente anche in una scrittura privata dalle stesse sottoscritta.

La Corte romana - ha affermato la Cassazione - ha correttamente motivato la sua decisione individuando come indici sintomatici della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato elementi - quali l'assoggettamento della lavoratrice alle direttive dei responsabili della trasmissione in cui lavorava, la collaborazione in senso ampio, in funzione di supporto organizzato alle diverse attività redazionali - che sono costantemente considerati determinanti per la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato dalla giurisprudenza di legittimità.


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