Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Documenti

LE "VALUTAZIONI CONCLUSIVE" DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA CHE HA PROSCIOLTO IL DIRETTORE DEL CORRIERE DELLA SERA DAGLI ADDEBITI DISCIPLINARI PER IL CASO D'ALEMA - Emessa il 23 febbraio 1998 . La sintesi é nella sezione Il Contesto

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

nelle sue sedute del 9-23 febbraio 1998;

sentito il responsabile del procedimento (e consigliere istruttore), dott. Franco Abruzzo (articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);

visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica in relazione alla «Carta dei doveri del giornalista»;

letta la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale «la fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare»; letta la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale «....l’Ordine.... vigila, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla». espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69 e tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995 n. 505 della Corte costituzionale;

Considerato quanto segue: (omissis)

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Consiglio a stretta maggioranza (5 voti contro 4) ha deciso di assolvere Ferruccio De Bortoli, perché non è venuto meno ai suoi doveri di direttore responsabile del «Corriere della Sera». L’ampia istruttoria ha fatto emergere dubbi sulle affermazioni dell’on. Massimo D’Alema che nega l’esistenza di un «piano D’Alema per "ulivizzare" il sindacato» e di suoi incontri su questo tema con i leader di Cgil, Cisl e Uil, contrariamente a quello che ha scritto Francesco Verderami nell’articolo del 29 novembre 1997 e che Felice Saulino ha rilanciato, senza alcun controllo delle fonti, nelle interviste apparse sulle pagine del «Corriere della Sera» nei giorni successivi (30 novembre e 1° dicembre). In passato l’on. D’Alema ha negato l’incontro in casa Letta e quello con il dott. Antonio Di Pietro, poi confermati da altri testimoni.

Il Consiglio ritiene che Ferruccio De Bortoli non poteva essere sanzionato in presenza dell’assoluzione di Francesco Verderami decretata dall’Ordine dei Giornalisti di Catanzaro. Se l’articolo-scoop di Verderami è esente da censure, è esente da censure anche il direttore del Corriere della Sera. Non si può omettere paradossalmente la vigilanza...su un articolo che un giudice disciplinare ha ritenuto corretto, respingendo "perché assolutamente infondato in fatto e in diritto" l’esposto del leader del Pds. Certo, è vero che si parla, soprattutto negli ultimi mesi, di un processo che dovrebbe portare alla nascita di un sindacato unitario dopo 50 anni di divisioni; ed è altrettanto vero che si parla della "Cosa 2". Ma "processo unitario nel mondo sindacale", "Cosa 2" e "nascita del sindacato ulivista" sono tre ipotesi e realtà diverse, che non vanno confuse e sovrapposte. L’istruttoria ha dimostrato (con l’acquisizione di un imponente numero di articoli apparsi su varie testate dal 1996 ad oggi) che di «sindacato ulivista con D’Antoni segretario» nonché di «piano D’Alema» si è parlato per la prima volta in una sola occasione (nell’articolo di Francesco Verderami del 29 novembre 1997). Anche la lettera di Gian Paolo Patta contiene una ricostruzione (ovviamente di parte, di una parte che riflette le posizioni del Prc) del dibattito interno alla Cgil dopo il XIII congresso. Patta non parla di «piano D’Alema per "ulivizzare" il sindacato», ma di «sintonia di progetto» tra D’Alema e D’Antoni. Patta, che dà per scontato i retroscena descritti da Verderami, «non sa cosa si siano detti D’Alema e alcuni leader delle confederazioni, quello che è innegabile è che il contesto politico è quello esposto». A «La Stampa» Patta, come riferisce De Bortoli, ha dichiarato: «Se discutiamo di un nuovo soggetto pluralista, va benissimo. Ma se discutiamo di un sindacato unico, fiancheggiatore dell'Ulivo, cioè di una cosa decisa a cena tra D'Alema e leader sindacali, come è successo per la cena a casa Letta, allora è tutta un'altra storia, noi non ci stiamo». Patta, riprendendo una dichiarazione di Fausto Bertinotti (Il Sole 24 ore, 22 maggio 1997) si oppone a un sindacato «che diventa una parte del Governo», non ha certezze sui presunti "patti segreti" tra D’Alema e i leader sindacali e parla di scenari ipotetici ("una cosa decisa a cena tra D’Alema e leader sindacali"). Si tenga conto che la lettera a De Bortoli è datata 27 gennaio 1998. Patta in sostanza dà una conferma "ideologica" alla ricostruzione di Verderami. Il Consiglio ritiene che i fatti vadano accertati rigorosamente e che debba esserci un legame solido tra quanto accade e quanto viene raccontato. L’autonomia dei giornalisti rispetto al mondo politico è destinata ad affermarsi a patto che nel suo ruolo di "guardiano" la stampa sia credibile e ancorata alla verità dei fatti narrati. Il Consiglio ribadisce che è ridotta la privacy dei personaggi politici e che «chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica» (Tribunale di Roma, 13 febbraio 1992, in Dir. Famiglia, 1994, I, 170, n. Dogliotti, Weiss).

E’ pienamente condivisibile, però, una recente sentenza della Suprema Corte che qui si riporta integralmente: «L’esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l’altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti: a) l’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza dell’esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte» (Cass. pen., 5 maggio 1997, n. 2113, ud. 29 gennaio 1997, in Rivista penale n. 10/1997, pag. 973). Il giornalista, quindi, deve comportarsi come lo storico. La Cassazione ha recuperato una definizione lontana di Umberto Eco, secondo la quale il "giornalista è lo storico dell’istante». Eco voleva dire che il giornalista, impegnato nella cronaca, deve usare le tecniche (verifica delle fonti, confronto e valutazione critica dei documenti, etc) che lo storico usa quando indaga i lunghi periodi. Va segnalata anche un’altra sentenza della Cassazione penale (sez. V, 13 ottobre 1995): «Nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca quando il giornalista, che ricostruisce il dato fattuale sulla base delle dichiarazioni dei presenti, delinea una versione dell'accaduto non palesemente contraddittoria con riferimento al quadro complessivo delle testimonianze esaminate.

La verosimile ricostruzione di fatti riferiti in modo diverso dai soggetti coinvolti, purché plausibile e descritta nel rispetto dei limiti oggettivi del diritto di cronaca, consente il proscioglimento del giornalista e del direttore della testata, in quanto il dubbio attiene all'esistenza di una causa di giustificazione, vale a dire all'esercizio del diritto di cronaca giornalistica». L’articolo 2 della legge professionale pone ai giornalisti, come limite all’esercizio del diritto "insopprimibile" della libertà di informazione e di critica, il rispetto della persona umana, mentre è obbligo "inderogabile" il «rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». «Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, mentre va «promossa la fiducia tra la stampa e i lettori». Il Consiglio intende affermare che i principi della lealtà e della buona fede e la promozione della fiducia tra la stampa e i lettori impongono un discorso serio e responsabile in tema di rettifica (anche se l’argomento non è compreso nel capo d’incolpazione contestato a De Bortoli).

Va condannato il metodo giornalistico che annega le rettifiche in un contesto informativo che rilancia e rafforza proprio il contenuto delle notizie che si vogliono «correggere». L’articolo 8 della legge n. 47/1948 sulla stampa afferma: «.... Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.....Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate». E’ evidente che il legislatore (e si tratta del legislatore costituente) conferisce un particolare valore alla "rettifica", prevedendo che vada pubblicata «con le medesime caratteristiche tipografiche» (titolo e corpo del carattere, ndr), «in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale» che ha riportato la notizia o l’affermazione contestata. Norma, questa, disattesa dai giornali. Ciò spiega, e non solo in parte, la perdita di credibilità dei mezzi di comunicazione di massa.

Quando un giornale colloca le smentite piovute sull’articolo di Francesco Verderami nella giornata del 29 novembre 1997 in un contesto che confermava i fatti all’origine delle proteste è innegabile che violi lo spirito dell’articolo 8 della legge sulla stampa e anche l’articolo 2 della legge professionale. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia intende richiamare, con questa deliberazione, i direttori di quotidiani e periodici nonché di tg e radiogiornali, a una puntuale osservanza dell’articolo 8 della legge sulla stampa. Il rispetto per il cittadino-lettore, non ammette deroghe o sotterfugi o ricorso a metodi che imbrigliano e annullano di fatto il diritto alla rettifica. Rispettando l’articolo 8 si rispettano anche i principi fissati nell’articolo 2 della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica. Al riguardo si legge in due sentenze di merito:

a) In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima. (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919)

b) Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa. (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, I, 938).

In conclusione dall’istruttoria esce indebolito il capo d’incolpazione contestato dal Consiglio a Ferruccio De Bortoli: «Non ha impedito, nella sua qualità di direttore responsabile e venendo meno alla normale perizia professionale, la pubblicazione

1) nel «Corriere della Sera» del 29 novembre 1997, a pagina 7, di un articolo a firma Francesco Verderami dal titolo "Piano di D'Alema per ‘ulivizzare’ il sindacato. Una sola organizzazione dei lavoratori affidata a D’Antoni con lo scopo di impedire che nasca il Grande Centro"; articolo annunciato in prima pagina con il titolo "Il piano D'Alema. Sindacato unico contro il Centro". «Le notizie contenute nell’articolo sono - scrive l’on. Massimo D’Alema nell’esposto - totalmente false: gli incontri di cui si parla non sono mai avvenuti, né esiste alcun "piano" che io abbia mai discusso con chicchessia».

2) nel «Corriere della Sera» di domenica 30 novembre 1997, a pag. 5, dell'articolo a firma Felice Saulino, che, ignorando le numerose smentite del giorno prima all’articolo di Francesco Verderami, ribadisce: "D'Alema vorrebbe proprio lui (cioè D'Antoni) alla guida del sindacato unitario, anche per evitare la creazione del centro dell’Ulivo". Nella stessa pagina 5 a Pietro Larizza, segretario della Uil, viene chiesto, sempre da Felice Saulino, "come nasce l’offerta dalemiana a D'Antoni", «inducendo - scrive nell’esposto l’on. Massimo D’Alema - l'intervistato e il lettore a credere che questa "offerta", mai esistita e mai documentata, esista davvero».

3) nel «Corriere della Sera» di lunedì 1° dicembre 1997, a pag. 11, di una intervista (a firma Felice Saulino) a Sergio Cofferati, segretario della Cgil, in cui si parla di «sindacato ulivista caldeggiato da D'Alema», di «tentativi d'invasione», di «un'intrusione di D'Alema». Ferruccio De Bortoli, pertanto, ha incrinato il rapporto di fiducia tra il giornale, di cui è direttore, e i suoi lettori, perché hanno trovato conferma le affermazioni dell’on. Massimo D’Alema, che si riportano qui di seguito: "Per tre giorni consecutivi, dunque, il Corriere della Sera ha scritto il falso senza citare alcuna fonte diretta o indiretta, senza interpellare né il sottoscritto né alcuno dei miei collaboratori, senza prendere in considerazione le smentite che prontamente erano state diffuse"». Francesco Verderami e il direttore De Bortoli (che pur ha fatto personali controlli) la sera del 28 novembre non hanno sentito la fonte D’Alema né i suoi collaboratori (cioè la staff guidato da Fabrizio Rondolino), ma hanno interpellato Marco Minniti, segretario organizzativo e numero 2 del Pds, il quale dichiara: «Un sistema bipolare spinge verso l’unità del sindacato, perché non ci sono più i partiti come punto di riferimento ma due schieramenti. Se il sindacato vuole mantenere la sua autonomia, deve unirsi». Questo Consiglio non intende, però, avallare una filosofia del giornalismo ossessionato dagli scoop per tenere testa alla concorrenza della tv , che fa recitare ai politici un copione scritto nei piani alti delle redazioni. Solo il giornalista, che opera nel rispetto attento dell’etica professionale, non ha «timori reverenziali» nel parlare di quanto accade nei partiti, piccoli e grandi, tutti impegnati, almeno lo si spera, a essere concretamente strumenti che «concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (articolo 49 della Costituzione). Va ribadito che l’autonomia della professione e dei singoli giornalisti poggia esclusivamente sui principi etici. La libertà di informazione, infatti, ha bisogno di regole. I giornalisti devono recuperare i valori e tornare a raccontare i fatti con le tecniche usate dagli storici. Pettegolezzi ed aneddoti non pagano sul piano del prestigio e delle vendite.

L’Ordine professionale ha il compito di affermare che i giornalisti non solo devono essere ma devono anche apparire corretti e che il giornalismo debba essere ispirato sempre dalle regole fissate dal legislatore e da quelle "costruite" dalla categoria attraverso i Codici e le Carte liberamente sottoscritti. Il Consiglio, infine, respinge tutte le richieste avanzate dalla difesa:

a) non c’è stata alcuna iniziativa penale dell’on. Massimo D’Alema contro Ferruccio De Bortoli (il fax 20 febbraio 1998 agli atti firmato da Fabrizio Rondolino dello staff del segretario del Pds non lascia dubbi). E’ da escludere, quindi, il ricorso all’art. 58 della legge n. 69/1963 (sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un’inchiesta penale);

b) non si può prendere in considerazione la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare a seguito dell’iniziativa civilistica dell’on. D’Alema contro De Bortoli e la Rcs. Le doglianze del segretario del Pds sono riferite, come si evince dal giuramento decisorio, all’articolo apparso in prima pagina, a firma Ferruccio De Bortoli, il 4 dicembre 1997, cioè sono riferite a fatti diversi da quelli al centro del procedimento disciplinare. La richiesta, comunque, non tiene conto dei limiti posti dall’articolo 58 della legge n. 69/1963 (articolo circoscritto soltanto alle istruttorie penali);

c) la convocazione di Raffaele Fiengo, membro del Cdr de «Il Corriere della Sera», è da escludere perché il commento riferito il 4 dicembre 1997 dalle agenzie di stampa e a lui attribuibile è fuori dalle contestazioni mosse a Ferruccio De Bortoli;

d) la documentazione acquisita dal presidente nell’ambito dei suoi poteri istruttori puntava a chiarire la primogenitura relativamente al supposto «piano D’Alema per "ulivizzare" il sindacato».

E’ stata acquisita la ragionevole certezza che il brevetto relativo a tale «piano» spetta a Francesco Verderami. La documentazione sul "mielismo", invece, puntava ad appurare dati sulla filosofia giornalistica dell’ex direttore del "Corriere della Sera" ed oggi direttore editoriale della Rcs Paolo Mieli, di cui Ferruccio De Bortoli è stato vicedirettore prima di succedergli. Il "mielismo" è, quindi, una concezione del giornalismo propria del «Corriere della Sera». Nessuno mai potrà negare la continuità "ideologica" della gestione De Bortoli rispetto alla gestione Mieli del «Corriere della Sera». Questa continuità è un elemento certo e indiscutibile. Così Filippo Ceccarelli (La Stampa, 24 aprile 1997, pagina 21) definisce il "mielismo": «Inconfondibile miscela di spirito alto e materia bassa; attenzione a tutto quanto è televisivamente popolare e popolarmente televisivo; suggestioni perloppiù anti-retoriche, non di rado articolate attraverso disseminazioni di dubbi su mitologie consolidate; apparente leggerezza; allegra e spavalda disponibilità al gossip (vulgo: «pettegolezzo»), quindi al divertente, all'eclettico, al frammentario; visione conflittuale della realtà, con conseguente sottolineatura di «casi», «polemiche», «duelli» e, quando possibile, spargimento di polpettine di zizzania destinate soprattutto a uomini politici e intellettuali che si prendono troppo sul serio; culto del dettaglio, ancora, talvolta tirato fino all'estremo limite, e cioè ben oltre la vicenda in cui esso dettaglio s'inscriverebbe..... Nei confronti del mondo politico, in realtà, Mieli è sempre stato generosamente malizioso, acrobaticamente disponibile, comunque netto nella salvaguardia delle ragioni del giornalismo rispetto alle mille esigenze dei partiti. Certo anche convinto di una certa superiorità dell'informazione, e di un suo ruolo di orientamento della pubblica opinione in una società complessa. Sempre prodigo di notizie, dunque, ma anche piuttosto incline a stimolare, raccontare, ricordare, stuzzicare, mettere a confronto, assegnare le parti, secondo una linea che - al massimo della semplificazione - prevedeva di pizzicare un politico e poi di recuperarlo, quindi di pizzicarne un altro, recuperando quindi anche quest'altro, senza che nessuno dei due, o dei tre, o dei quattro e cosi via potesse mai accorgersi di essere finito in un teatrino dal quale non solo non si esce più, ma in cui si è anche felici di recitare.

Questa impostazione tra il sublime e il subliminale ha senz'altro contribuito all'accusa di "cerchiobottismo" da parte della scuola giornalistica scalfariana, da cui proveniva Mieli. Accusa cui il direttore del Corriere aveva già da tempo fatto fronte indicando come vizio capitale di quel mondo il «doppiopesismo», che sarebbe il parlare pregiudizialmente bene di alcuni e male degli altri». Raffaele Fiengo, membro del Cdr del "Corriere della Sera", intervenuto (il 23 febbraio 1998 con una memoria di tre pagine trasmessa via fax) nel procedimento in base all’art. 9 della legge n. 241/1990, scrive che il Cdr del "Corriere della Sera" ha posto per primo la questione della spettacolarizzazione della fabbrica delle notizie, del modello giornalistico, del cosiddetto "mielismo" e dei suoi effetti sulla qualità e la credibilità dei giornali presso il lettori.

Va detto incidentalmente che il Consiglio ha respinto la richiesta dello stesso Fiengo di essere ascoltato nell’ambito di questo procedimento in quanto gli argomenti sui quali intendeva testimoniare sono del tutto estranei al capo d’incolpazione contestato a Ferruccio De Bortoli. Alla discussione, che ha preceduto la decisione, non hanno assistito i revisori dei conti del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Ciò a seguito della questione sulla loro presenza sollevata, con memoria defensionale, dagli avvocati Bovio e Malavenda. Va detto che il Dpr n. 115/1965 prevede espressamente la presenza, senza diritto di voto, dei revisori dei conti alle sedute del giudice-Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Su questo punto il Consiglio ha autorizzato il presidente a chiedere un parere al Ministero di Grazia e Giustizia;

PQM

il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ritenuta la insussistenza dei fatti addebitati,

delibera di assolvere Ferruccio De Bortoli.

Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai sensi dell'art. 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.

Per interessato si intende anche chi propone l’azione disciplinare (decisione 26 novembre 1996 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti).

Il presidente dell’OgL dott. Franco Abruzzo


© 2007 www.legge-e-giustizia.it