Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE DURANTE LA "FASCIA DI CONTROLLO" PER UNA VISITA AMBULATORIALE PRESCRITTA DAL MEDICO CURANTE - Non giustifica la negazione dell’indennità di malattia - Testo integrale della sentenza della Suprema Corte, Sezione Lavoro n. 1593 del 16 febbraio 1998, Pres. Fanelli, Rel. Cellerino. La sintesi é nella Sezione Lavoro (Fatto e Diritto)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

SEZIONE LAVORO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Onofrio FANELLI Presidente

Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere

Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rel.

Dott. Giovanni Maria EVANGELISTA Consigliere

Dott. Maura LA TERZA Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da: INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli avv. Giuseppe Gigante e Maurizio Passaro, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 ricorrente

contro

Manzan Plinio, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Assennato, dom. in Roma, via Poma 2 per procura a margine del controricorso intimato

avverso la sentenza n. 1361 del 18.10 - 19.11.1994 del Tribunale di Treviso, RG. 532/93; Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 19.11.1997

Udito il s. Procuratore generale dott. Alberto Cinque che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Svolgimento del processo

Manzan Plinio ricorreva al Pretore di Treviso per ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità malattia rifiutatagli dall'Inps che aveva ritenuto ingiustificata la sua assenza dal domicilio all'atto della visita medica di controllo, essendosi in quella circostanza recato dal proprio medico curante, su suo invito. Il Pretore, ritenuti provati i fatti allegati, accoglieva la domanda e sull'appello dell'Inps, che contestava l'interpretazione dell'art. 5 del d.1. 463/83 data dal Giudice di 1° grado, questa sentenza era confermata dal Tribunale. Osservava il Tribunale, rigettando l'appello dell'Istituto, che la tesi dell'Inps, secondo cui non si può ritenere giustificata l'assenza dal domicilio per sottoporsi a visita di controllo presso l'ambulatorio del proprio medico nelle fasce orarie di reperibilità (10-12), urtava contro la pacifica realtà istruttoria che aveva riconosciuto l'esistenza di una visita ambulatoriale di controllo, prescritta dal medico curante presso il proprio ambulatorio, per l'artrite gottosa sofferta dall'assicurato e aveva individuato nell'orario ambulatoriale (8-12,30) il tempo in cui il Manzan si era recato dal proprio medico, non avendo costui alcun obbligo di avvisare il proprio datore di lavoro dell'assenza. Contro la sentenza del Tribunale l'Ente affida a un motivo di censura il ricorso per cassazione. Il controricorso dell'assicurato è stato notificato il 12.12.1995 a fronte del ricorso notificato il 6.3.95.

Motivi della decisione

In via preliminare va osservato che il controricorso, notificato il 12.12.1995, deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo rispetto al ricorso notificato il 6.3.95 e che il decesso dell'avv. Felice Assennato, difensore dell'intimato, certificato dalla relata dell'avviso d'udienza, non interrompe il processo di cassazione, stante l'impulso d'ufficio che ne permea lo svolgimento (ss.uu. n. 11195/92). Nel merito contro la sentenza del Tribunale che, confermando la sentenza del Pretore, ha condannato l'Inps a pagare il trattamento assicurativo di malattia del Manzan, ritenuto assente giustificato dal suo domicilio nel corso di una visita medica di controllo, l'Ente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.1. 464/83 convertito nella 1. n. 638/83 ed erronea e insufficiente motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., rilevando:

1) che l'assicurato avrebbe potuto recarsi a visita ambulatoriale in un tempo non coperto dalla fascia di reperibilità;

2) che l'assenza in tanto può essere considerata giustificata in quanto si ricolleghi a una circostanza imprevedibile e indilazionabile;

3) che la decadenza dall'assicurazione è data per il solo fatto dell'assenza, al fine di evitare abusi;

4) che la malattia non era stata accertata da una struttura pubblica, ma dal medico curante.

Le riferite censure dell'Inps non appaiono pertinenti perché tendono, in buona sostanza, ad offrire, rispetto alla valutazione del Giudice di merito, per contro immune dal denunciato vizio, una differente ricostruzione, rispetto alla norma denunciata, della vicenda processuale apprezzata con coerente approfondimento dalla sentenza che ha dato atto della difficoltà, da parte dell'assicurato, di contemperare, con un suo diverso comportamento, l'orario per gran parte collimante delle visite ambulatoriali (8-12,30) del proprio medico curante, che gli aveva prescritto una visita di controllo per la sofferta artrite gottosa, con le fasce di reperibilità (10-12), rendendo così ininfluente sia l'eccezione di imprevedibile e indilazionabile necessità dell'assenza, pur in altre circostanze apprezzabile, sia l'ininfluenza dell'accertamento della malattia da parte di struttura pubblica, in considerazione della pacifica esistenza della situazione morbigena, riconosciuta dallo stesso Ente che, peraltro, ne esclude la rilevanza privilegiando l'obbligo di reperibilità, come emerge dalla illustrazione dei motivi di ricorso in cui tutta la censura si dirige a contestare la prevalenza data dal Tribunale alla esistenza della malattia e alla necessità del suo controllo rispetto alla asserita, indefettibile esigenza di un rigoroso rispetto della norma, di cui si pretende di svilire l'eccezione giustificante.

Non essendo quindi consentito alla Corte di riesaminare il merito della causa, cioè il giustificato motivo dell'assenza del Manzan, ma solo quello di controllare le argomentazioni del giudice di merito in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità stante l'inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19 novembre 1997

Il Consigliere Estensore

(Dott. Giuseppe Cellerino)

Il Presidente

(Dott. Onofrio Fanelli)


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