Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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IL DANNO NON PATRIMONIALE DA DIFFAMAZIONE PUO' ESSERE PROVATO PER PRESUNZIONI - E' sufficiente che la parte offesa alleghi di avere provato intenso dolore e umiliazione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4706 del 27 febbraio 2014, Pres. Amendola, Rel. De Stefano).

Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata a chi lo invoca, quand'anche pure solo attraverso presunzioni semplici. E' sufficiente all'accertamento, in via presuntiva, dal danno non patrimoniale da diffamazione, l'allegazione della parte offesa di avere patito intensi dolori e umiliazioni onde per la lesione della elevata posizione professionale raggiunta.


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