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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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IL DANNO NON PATRIMONIALE DA DIFFAMAZIONE PUO' ESSERE PROVATO PER PRESUNZIONI - E' sufficiente che la parte offesa alleghi di avere provato intenso dolore e umiliazione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4706 del 27 febbraio 2014, Pres. Amendola, Rel. De Stefano).
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Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata a chi lo invoca, quand'anche pure solo attraverso presunzioni semplici. E' sufficiente all'accertamento, in via presuntiva, dal danno non patrimoniale da diffamazione, l'allegazione della parte offesa di avere patito intensi dolori e umiliazioni onde per la lesione della elevata posizione professionale raggiunta.
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