Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL RAPPORTO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA CONTINUA CON IL CESSIONARIO - In caso di annullamento del licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 4130 del 21 febbraio 2014, Pres. Stile, Rel. Buffa).

Anna M. è stata licenziata dalla s.r.l. Il Tocco che successivamente ha ceduto l'azienda alla s.r.l. Ges Albe. La lavoratrice ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Padova entrambe le società chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Tribunale, nella contumacia della s.r.l. Il Tocco, ha condannato la s.r.l. Ges Albe a reintegrare la lavoratrice ed entrambe le convenute al risarcimento del danno. In seguito ad appello proposto dalla sola s.r.l. Ges Albe, la Corte di Venezia ha rigettato le domande della lavoratrice. In particolare, la Corte territoriale, mentre ha rilevato la formazione del giudicato nei confronti della società Il Tocco, peraltro rimasta estranea al giudizio di appello, ha ritenuto inapplicabile la norma dell'art. 2112 cod. civ. in relazione ai rapporti di lavoro cessati prima del perfezionamento del trasferimento di azienda, come nel caso, con conseguente inconfigurabilità sia della prosecuzione del rapporto del lavoratore licenziato con il cessionario sia della responsabilità di quest'ultimo per i debiti del cedente non risultanti dalla contabilità aziendale. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte veneziana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4130 del 21 febbraio 2014, Pres. Stile, Rel. Buffa) ha accolto il ricorso. Il caso di trasferimento d'azienda - ha affermato la Corte - l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori. La Suprema Corte ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Brescia, enunciando il seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda continua con il cessionario dell'azienda ove vi sia ricostituzione giudiziale per effetto dell'annullamento del recesso e dell'applicazione della tutela reale con sentenza tra le parti originarie del rapporto di lavoro, restando irrilevante l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda. Resta salva la possibilità per il cessionario convenuto in giudizio ex art. 2112 cod. civ. di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate in merito dal cedente e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti in favore del lavoratore".


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