Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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RESTA COMPETENTE IL PRETORE DI ROMA PER LE CONTROVERSIE PROMOSSE DAGLI ADDETTI ALLE DIPENDENZE PERIFERICHE DELLE FERROVIE E DELLE POSTE - La Suprema Corte è tornata al suo precedente orientamento giurisprudenziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 6128 del 19 giugno 1998 Pres. De Tommaso, Rel. Evangelista). La sintesi della sentenza è nella Sezione Giudici avvocati e processi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere

Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere

Dott. Mario POTATURO DONATI Consigliere

Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da: ORLANDO MARIA, MANTEGNA CARLO, MANTEGNA GAETANO, MANTEGNA ELENA, elettivamente domiciliato in ROMA Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell’avvocato Francesco PALUMBO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

FFSS S.p.A. - intimato-

avverso la sentenza n. 1692/97 del Pretore di Roma, depositata il 30/01/97 R.G. n. 114825/94.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/03/98 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;

lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso la dichiarazione di competenza per territorio del Pretore di Roma, con le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 dicembre 1994, i sigg.ri Maria Orlando, Carlo, Gaetano ed Elena Mantegna, quali eredi di Giuseppe Mantegna, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la S.p.A. Ferrovie dello Stato, chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di equo indennizzo per la malattia contratta a causa di servizio dal loro dante causa, deceduto a motivo di tale condizione morbosa. La convenuta, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito, il quale, in effetti, con sentenza del 30 gennaio 1997, provvedeva in conformità, dichiarando la competenza del Pretore di Palermo.

Ciò in quanto: - dalla documentazione in atti emergeva che il dante causa degli attori aveva prestato servizio presso la stazione di Granmichele, nel compartimento di Palermo; - secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il foro dell'azienda (e cioè l'unico che poteva giustificare la competenza del giudice adito), al quale avevano fatto ricorso gli attori, non poteva trovare applicazione perché il dante causa di questi non era mai stato addetto all'ivi esistente struttura organizzativa. Avverso questa sentenza gli attori hanno proposto istanza di regolamento di competenza, poi illustrata con memoria. L'intimata non si è costituita, pur avendo ricevuto tempestiva (il 25 febbraio 1997, a fronte del deposito del provvedimento impugnato, avvenuto il 30 gennaio 1997) e rituale notificazione (avvenuta presso il procuratore costituito nel giudizio a quo) del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Occorre premettere che del suddetto scritto difensivo di parte ricorrente va riconosciuta l'ammissibilità: ritiene, infatti, la Corte di dovere abbandonare il precedente orientamento giurisprudenziale che, in tema di deposito di memorie, negava l'applicabilità dell'art. 375, cod. proc. civ. al procedimento per regolamento di competenza, in quanto retto da autonoma e specifica disciplina, ai sensi degli art. 47 e 49 c.p.c. e di dovere, invece, in base ad interpretazione della citata normativa che appare più coerente con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., dare continuità al diverso principio espresso da Cass. 24 febbraio 1997, n. 1663, secondo cui la facoltà di tutte le parti d'illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte, prevista nel rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375 ultimo comma c.p.c. (nel termine di cui all'art. 378 c.p.c.), va riconosciuta anche nel procedimento suddetto, sia perché si tratta di una espressione del diritto di difesa indipendente dalle conclusioni del pubblico ministero, di guisa che non può essere esclusa per il solo fatto che in quel procedimento non e' stabilita la notificazione delle conclusioni stesse; sia perché, nel medesimo procedimento, difettano regole incompatibili, tale non potendosi considerare l'art. 47 comma ultimo c.p.c., il quale, nel contemplare la scrittura difensiva come mezzo per controdedurre entro venti giorni si riferisce alla forma ed al tempo alla replica all'altrui impugnazione, senza sottendere il divieto, per i soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente, con atti illustrativi, non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la decisione.

2. - Il ricorso, col quale si denuncia la violazione dell'art. 413 cod. proc. civ., nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza dominante, è fondato.

2.1. - La competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro subordinato spetta, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., alternativamente al pretore del luogo di insorgenza del rapporto e a quello del luogo dell'azienda o del luogo della dipendenza cui il lavoratore è addetto (o lo era al momento dell'estinzione del rapporto). La competenza del foro speciale (ma deve intendersi: quella del foro dell'azienda o della di pendenza) perdura dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della dipendenza, sempre che la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione; con la conseguenza che resta poi esclusivamente operante, alla scadenza di quel termine e sempre che il rapporto di lavoro sia cessato), il foro del luogo di insorgenza del rapporto (cfr. su questo punto Cass., 27 aprile 1990, n. 3529). Soltanto allorché si rilevi impossibile l'utilizzo di tutti i fori speciali, la competenza e' devoluta al foro generale dell'art. 18 (sul cui carattere meramente sussidiario cfr. in particolare Cass., 16 febbraio 1977, n. 719; Cass., 12 maggio 1989, n. 2181).

2.2. - Secondo l'orientamento giurisprudenziale da più lustri assolutamente prevalente, il foro dell'azienda e quello della dipendenza aziendale sono distinti e concorrenti fra loro (oltre che con il forum contractus), di guisa che l'attore in giudizio è libero di optare per l'uno o per l'altro. Tale indirizzo, fermissimo già nella vigenza del testo originario dell'art. 434 c.p.c., si è vieppiù consolidato, dopo l'avvento della legge 11 agosto 1973, n. 533, di riforma del processo del lavoro, in sede di interpretazione del novellato art. 413 c.p.c. (ex pluribus Cass., 20 gennaio 977, n. 309; Cass., 5 agosto 1978, n. 3844; Cass., 12 febbraio 1981, n. 873; Cass., 14 maggio 1981, n. 3201; Cass., 8 ottobre 1981, n. 5283; Cass., 26 giugno 1982, n. 3877; Cass. 14 febbraio 1983, n. 1142; Cass., 26 ottobre 1983, n. 6331; Cass., 22 marzo 1984, n. 1901; Cass., 25 luglio 1986, n. 482; Cass., 20 ottobre 1987, n. 7751; Cass., 2 marzo 1989, n. 1179; Cass., 13 giugno 1991, n. 6659; Cass. 18 novembre 1991, n. 12373; Cass., 12 febbraio 1993, n. 1771; Cass., 2 settembre 1995, n. 9280).

3. - Esso è stato, però, recentemente oggetto di revisione critica ad opera della sentenza n. 2618 del 25 marzo 1996, con la quale la Corte ha sostenuto che il suddetto secondo comma dell'art. 413 c.p.c. prevede solamente due (e non tre) fori speciali ed esclusivi, che sono tra loro alternativamente concorrenti e che sono rappresentati, il primo, dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e, il secondo, dal foro del luogo nel quale in concreto si svolge (o si stava svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto) l'attività del prestatore di lavoro. In altre parole, la locuzione "ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto" riguarderebbe un'unica entità, vale a dire il luogo dell'esercizio dell'attività lavorativa; il legislatore, cioè, avrebbe inteso individuare non tanto (e separatamente) il luogo della sede e quello della dipendenza, senza alcuna considerazione per il suddetto esercizio in concreto dell'attività lavorativa per quanto concerne la sede, quanto il luogo, coincidente o con la sede o con la dipendenza dell'impresa, nel quale la prestazione ha (o ha avuto) lo svolgimento. Questo nuovo indirizzo ermeneutico è stato fatto proprio anche da Cass. 27 maggio 1997, n. 4683, ma ritiene la Corte di non poterlo ulteriormente ribadire, essendo, ad una più approfondita indagine, apparse risolutive in senso contrario le seguenti considerazioni:

3.1. - Il penultimo comma dell'art. 413 cit. prevede, come si è già accennato, che, qualora non risultino applicabili i fori speciali di cui al secondo comma, possa farsi ricorso al foro generale delle persone fisiche, di cui all'art. 18 cod. proc. civ.. V'è sostanziale unanimità di vedute fra gli interpreti circa l'impossibilità di intendere questa disposizione come preclusiva dell'operatività, nel rito del lavoro, del «foro generale delle persone giuridiche», disciplinato dall'art. 19 cod. proc. civ.; ed in genere, si ritiene che l'omesso richiamo di tale articolo sia frutto di mera imprecisione nella formulazione della norma, dovendosi, perciò, con interpretazione adeguatrice ed in applicazione del canone ermeneutico della ragionevolezza, ritenere che anche detto foro, al pari di quello delle persone fisiche, ma in relazione alla diversa qualità del soggetto convenuto, sia destinato a sovvenire, con carattere, quindi, di sussidiarietà, nell'ipotesi di difetto dei momenti di collegamento sottesi ai fori speciali di cui al secondo comma dell'art. 413.

3.2. - Esatta la conclusione, sembra, invece, alla Corte rivedibile il percorso argomentativo che la sostiene, sl da potervi rinvenire una più plausibile chiave di lettura dell'omesso richiamo all'art. 19: ascrivere l'omissione a mera dimenticanza del legislatore appare, in altri termini, conclusione affrettata, in presenza di dati testuali, logici e storici che possono offrire una spiegazione diversa, destinata a riflettersi sulla stessa esegesi del secondo comma dell'art. 413. Invero, il coordinamento dei citati due commi di quest'ultimo articolo, da un lato, somministra la certezza, contro le oscillazioni che si registravano (e che non furono del tutto impedite da Cass. sez. un. 16 settembre 1957, n. 3498) sotto l'impero delle previgenti disposizioni dell'art. 434 cod. proc. civ., che i fori speciali indicati dal secondo comma devono intendersi, per gli imprenditori persone fisiche, come esclusivi, essendo la sussidiarietà di quello di cui all'art. 18 espressamente stabilita dal penultimo comma; ma, con non minore certezza, consente di affermare che lo stesso problema non ha neppure ragion d'essere, se riferito agli imprenditori persone giuridiche, per la semplice ragione che qui il silenzio mantenuto dal penultimo comma sull'art. 19, lungi dal configurarsi come il frutto di un’improbabile (tanto più in quanto contrapposta all'esplicito richiamo dell'art. 18) negligenza del legislatore, ne esplicita, piuttosto, una precisa volontà di adesione alla tesi giurisprudenziale (ripetutamente espressa con riguardo alle suddette disposizioni previgenti: v. Cass. 13 maggio 1962, n. 1175; Id., 1 novembre 1969, n. 3667; orientamento proseguito, del resto, anche dopo la novella del 1973, come dimostrato da Cass. 3 settembre 1980, n. 5056, Cass. 24 aprile 1981, n. 2472) per cui il luogo dove «si trova l'azienda», se correlato alla condizione di titolari che non siano persone fisiche, è per l'appunto il foro generale delle persone giuridiche, ossia il luogo dove si trova la sede.

3.3. - Se, dunque, il mancato richiamo dell'art. 19 deriva da una presupposta equazione fra «foro dell'azienda» e «foro delle persone giuridiche», con conseguente valutazione legale della portata generale anche del primo, si impone per corollario l'affermazione che il momento di collegamento identificato dal secondo comma dell'art. 413 nel «luogo della prestazione», ancorché sintatticamente riferibile sia al detto foro sia a quello della «dipendenza», debba, per coerenza interna della norma, logicamente riferirsi solo a quest’ultimo, configurandosi l'opposta ipotesi come incompatibile con la premessa, per la sua idoneità a privare il riferimento all'azienda della valenza generale di cui il legislatore lo accredita ed a connotarlo di specialità. Ne risulta, così, confermata la soluzione tradizionale e, come si è detto, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte.

3.4. - Non sarebbe osservazione dirimente quella per cui l'art. 413, secondo comma, menzionando il « luogo dell'azienda», richiama il concetto di sede effettiva dell'impresa (Cass. 6 febbraio 1990, n. 812; Id., 27 agosto 1991, n. 9172) e, quindi, il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici, in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. Invero, come il «diritto vivente» è orientato a riconoscere, secondo l’id quod plaerumque accidit e salva la prova contraria, che il luogo della sede legale si presume coincidente con quello della sede effettiva (v., ex plurimis, Cass. 24 aprile 1996, n.3885; Id., 10 aprile 1996, n. 3332; Id.! 10 gennaio 1996, n. 151; Id., 26 maggio 1995, m. 5872; Id., 14 settembre 1991, n. 9609; Id., 18 gennaio 1991, n. 492), cosi il diritto positivo (art. 46, secondo comma, cod. civ.) espressamente sancisce, nell'ipotesi di dissociazione di tali luoghi, il principio della sostanziale equipollenza, rispetto ai terzi, dell'una sede all'altra (Cass. 18 gennaio 1997, n. 497). E, dunque, la preferenza accordata dall'art. 413 al criterio dell'effettività nulla toglie all'implicita presupposizione, nel contesto della norma, del carattere generale derivante al «foro dell'azienda» dalla sua sovrapponibilità a quello della «sede dell'impresa», con l'esposta conseguenza dell'insensibilità del medesimo al momento di collegamento «specializzante » costituito dalla prestazione lavorativa.

3.5. - In questo ordine di idee, poi, è altresì da notare che la lettura dell'art. 413, secondo comma cod. proc. civ. nel senso della prevista utilizzabilità del foro dell'azienda, anche a prescindere dal suo collegamento con la suddetta prestazione, non elide, né tampoco sminuisce la «strumentalità» (per la quale v., specialmente, Corte Cost. 3 luglio 1975, n. 171) della disposizione alle esigenze di funzionalità del processo, potendo il luogo in cui si esercita il potere gestionale dell'impresa offrire opportunità di conseguimento delle prove necessarie alla ricerca della verità, non deteriori rispetto a quelle somministrate dal luogo in cui si svolge l'attività lavorativa.

3.6. - D'altra parte, che della «strumentalità» propria dei fori di cui alla citata disposizione non si possa avere una concezione ristretta - tale cioè da postularne la coerenza con la sola operatività di momenti di collegamento idonei ad avvicinare il luogo del processo a quello della prestazione lavorativa - è reso evidente dalla prevista concorrenza del foro di insorgenza del rapporto, che può rite et recte prescindere da una siffatta congruità. Nè basta osservare in contrario che, in genere, questo foro coincide col luogo di inizio dell’attività lavorativa, quando si concordi con la giurisprudenza prevalente (v., fra le tante, Cass. 20 giugno I990, n. 6189; Id., 27 giugno 1990, n. 6508; Id., 21 marzo 1991, n. 3026; Id., 23 maggio 1991, n. 5797) nel rilievo che, comunque, qui si tratta del foro del contratto e non di quello della sua esecuzione, sicchè quella coincidenza può mancare senza che ne derivi l’inutilizzabilità del primo di tali criteri di distribuzione della competenza territoriale. E la citata giurisprudenza trova poi indiscutibile conferma nella considerazione che qualora si ritenesse, in mancanza di prova diversa, essere sempre il luogo di origine del rapporto individuabile in quello dell’inizio della prestazione lavorativa, si perverrebbe alla inammissibile conseguenza per cui il corrispondente criterio determinativo sarebbe, anche ove mancasse la possibilità di ricorrere a quelli alternativi, sempre applicabile, sì da risultare priva di senso la previsione del quinto comma dello stesso art. 413, che, all'opposto, ipotizza, per farne discendere l'operatività del foro generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., casi in cui nessuno dei fori speciali di cui al secondo comma di tale norma possa operare.

3.7. - Conviene, allora, riconoscere che la ripetuta «strumentalità» è assicurata dal legislatore non tanto individuando uno specifico criterio come l'unico idoneo a consentire il più efficace svolgimento del processo e la massima effettività del diritto di difesa, quanto attraverso la rimessione alla valutazione dell'attore di quello che, nell'ambito di una predeterminata molteplicità di criteri, tutti potenzialmente dotati di consimile idoneità, gli appaia in concreto destinato a sovvenire al meglio alle esigenze dell'azione da intraprendere: sicché, al postutto, una opzione ermeneutica che incidesse in senso riduttivo sul numero dei fori alternativamente concorrenti finirebbe per contraddire alla stessa ratio della «strumentalità», privando l'attore di una possibilità di scelta (relativamente al foro dell'azienda, come sopra inteso) che, in ipotesi, potrebbe palesarsi la più opportuna rispetto alle esigenze della controversie.

3.8. - Anche il rilievo attribuito, dalla qui disattesa, all'eventualità che il lavoratore venuto presso il «foro dell'azienda» si trovi sto alle difficoltà di una difesa da gestire in luogo molto distante dal centro dei propri affari ed interessi non è di decisiva consistenza: se esso vuole esprimere, nell'ottica del principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost, la necessità di non trascurare la ratio del rito speciale, comunemente identificata nell'approntamento di strumenti processuali tali che ne risulti corretta, sul piano dell'esercizio del diritto di difesa, la sperequazione derivante dalla notoria «minor resistenza» di una della parti in conflitto, finisce, però - stante la soluzione ermeneutica che se ne fa discendere - per privare proprio questa parte della sopra descritta ampiezza delle possibilità di scelta, perché trascura il dato, non meno notorio, che, per effetto precipuo di siffatta sperequazione, l'iniziativa giudiziaria del datore di lavoro risulta confinata in un ambito di ben modesta estensione rispetto a quello dell’attività postulatoria del lavoratore.

3.9. - Argomenti decisivi in favore dell'interpretazione sostenuta nella sentenza n. 2618 del 1996 non possono trarsi neppure dalla legge 11 febbraio 1992, n. 128, che, per le controversie relative ai rapporti di lavoro previsti dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., ha introdotto come esclusivo il foro del domicilio del collaboratore autonomo. In primo luogo è da sgomberare il campo dal dubbio di illegittimità costituzionale che nella citata sentenza si ritiene inficiare, di fronte alla disposizione sopravvenuta, un assunto interpretativo di persistente leggibilità del secondo comma dell'art. 413, come introdotto dalla novella del 1973, nel senso della previsione di tre fori alternativamente concorrenti. Mentre le osservazioni svolte nel paragrafo immediatamente precedente convincono della sostanziale ininfluenza dell'argomento fondato sui rischi della lontananza del foro, sussistenti per il lavoratore subordinato, ma non per quello «parasubordinato»; resta risolutivo il rilievo che nei rapporti di lavoro connotati dalla «parasubordinazione» manca il requisito - essenziale, come si è visto, nella logica della disposizione meno recente - dell'inserimento del lavoratore nell'assetto strutturale dell'azienda, sicché risulta carente, almeno per ciò che concerne l'identificazione di tutti i possibili criteri di determinazione della competenza territoriale, quell'omogenità di situazioni, rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, che sola potrebbe richiedere una formale identità di trattamento in parte qua.

Peraltro verso, si deve osservare come la circostanza che il legislatore del 1990, pur di fronte ad un diritto vivente univocamente orientato nel senso di cui sopra, quanto alla determinazione della portata del secondo comma dell'art. 413, abbia limitato il suo intervento alle sole controversie di lavoro autonomo, non può non essere ragionevolmente intesa quale implicita conferma di codesto orientamento: tanto più quando si consideri che la stessa Corte costituzionale, chiamata più volte (v., fra le altre, la sentenza 12 dicembre 1985, n. 362) a pronunciarsi sull'argomento anche nella vigenza dell'art. 434 cod. proc. civ. (sent. 13 marzo 1974, n. 62) -, nel prendere atto del «diritto vivente», aveva rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore ogni intervento correttivo in materia e ritenuto esorbitante dai propri poteri «emanare una sentenza norma», quale sarebbe conseguita all'accoglimento della questione di costituzionalità dell'art. 413 nella parte in cui riconosce la possibilità del datore di lavoro di radicare la controversia davanti al giudice della sede dell'azienda, anche quando -il rapporto di lavoro si svolga nell’ambito di una dipendenza. E dallo stesso presupposto muovono le ordinanze n. 241 del 13 maggio 1993 e n. 177 del 5 maggio 1994, con la quali la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. unico della legge n. 128 del 1992.

3.10 - Infine, è da rilevare che le conclusioni sopra raggiunte non risultano scalfite, ma confermate dall'entrata in vigore del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il cui art. 40 ha aggiunto, dopo il quarto, altri due commi all'art. 413 cod. proc. civ., prevedendo, con uno di essi e per quanto qui rileva, che «competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto» .

La disposizione implicitamente avalla l'orientamento prevalente in ordine all'interpretazione del secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., poiché, diversamente, apparirebbe inutile l'identificazione specifica, per le controversie di lavoro con le amministrazioni pubbliche, di un foro coincidente col luogo della prestazione e sarebbe stato sufficiente - per differenziare il trattamento fatto a tali controversie, rispetto a quelle con gli altri datori di lavoro - negare l'applicabilità alle prime del foro del luogo di insorgenza del rapporto. Ciò che è a fortiori sostenibile ove si consideri che di una siffatta tecnica limitativa dell'operatività di disposizioni il legislatore del 1998 si è effettivamente avvalso nel medesimo contesto di novellazione del testo della norma codificata, allorché, col secondo comma ad essa aggiunto, ha espressamente previsto che alle suddette controversie «non si applicano» le disposizioni dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. Né il recentissimo intervento normativo può ingenerare dubbi di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., nella parte in cui limita alle sole controversie con datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, l'operatività di fori diversi da quello del luogo di svolgimento della prestazione. Al riguardo, da un lato, vanno richiamate le considerazioni già svolte circa la conformità della citata norma al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale; e, dall'altro lato, deve osservarsi che sebbene il processo di assimilazione dell'impiego pubblico a quello privato sia ormai sostanzialmente compiuto, permangono nondimeno rilevanti differenze per ciò che concerne la qualità del soggetto datore di lavoro e le peculiarità delle sue strutture organizzative, in relazione alle quali appaiono ragionevolmente giustificate le diverse scelte compiute dal legislatore in tema di competenza territoriale, al fine di evitare il pericolo di eccessiva concentrazione delle controversie nei fori corrispondenti ai luoghi in cui tradizionalmente si registra la massima concentrazione delle sedi centrali delle amministrazioni pubbliche.

4. - In conclusione, la sentenza impugnata, essendosi ispirata all'orientamento interpretativo nega l'utilizzabilità del foro dell'azienda nei casi in cui non coincida col luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, deve essere cassata, dichiarandosi, per l'effetto, la competenza per territorio del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, individuato in relazione alla sede della società convenuta ed alla non controversa coincidenza della medesima con un'organizzazione aziendale tale da implicare l'effettivo svolgimento di poteri direttivi e gestionali, alle stregua delle superiori considerazioni. Sussistono, specie in considerazione dell'illustrato contrasto di giurisprudenza, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di regolamento.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro. Compensa fra le parti le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma il 25 marzo 1998.

Il Consigliere Estensore Dott. Stefano Maria Evengelista

Il Presidente Dott. Giacomo De Tommaso

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 1998.


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