Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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FOTOGRAFIE DI EFFUSIONI AFFETTUOSE CON UN PERSONAGGIO CELEBRE POSSONO ESSERE PUBBLICATE - Diritto di cronaca (Cassazione Sezione Terza Civile n. 9867 del 7 maggio 2014, Pres. Salmè, Rel. Stalla).

Nel marzo 2003 Ivana A. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, la Arnoldo Mondadori Editore Spa, deducendo che sulla rivista "Chi", edita da quest'ultima, erano state illecitamente pubblicate (nn. 24 e 25, rispettivamente del 19 e 26 giugno 2002) alcune fotografie che la raffiguravano in Formentera in compagnia del cantante Eros Ramazzotti. Tali fotografie, poi ulteriormente divulgate attraverso internet ed una trasmissione televisiva, erano accompagnate da didascalie tendenziose quali: "Clamoroso, Ramazzotti con un'altra"; "Ramazzotti sorpreso con una giovane donna italiana in Spagna dopo la rottura con la moglie Michelle Hunziker: tenerezze, abbracci e baci focosi per l'artista e la sua nuova amica"; "Ramazzotti è rientrato da Formentera dove è stato visto con Tiziana, una bella italiana". Poiché la pubblicazione delle fotografie in oggetto era lesiva del suo diritto alla riservatezza e all'immagine, Ivana A. ha chiesto che il Tribunale ne accertasse l'illiceità, con ordine di consegna dei negativi; inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione; risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00. Con sentenza n. 1759/06 il Tribunale di Milano ha accolto tali domande, con condanna altresì della convenuta al risarcimento nell'importo richiesto, oltre accessori e spese.

Interposto gravame da parte della Arnoldo Mondadori Editore Spa, veniva emessa la sentenza n. 2695 del 28 ottobre 2009, con la quale la Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande proposte dall'attrice, con compensazione delle spese di lite. Ivana A. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte milanese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Terza Sezione Civile n. 9867 del 7 maggio 2014, Pres. Salmè, Rel. Stalla) ha rigettato il ricorso. Il giudice di merito - ha osservato la Suprema Corte - ha correttamente ravvisato l'esimente del diritto di cronaca ex art. 21 Cost. Rep., applicando parametri valutativi ampiamente consolidati nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, nel senso che le fotografie in questione dovevano reputarsi - veicolanti una notizia di interesse pubblico, ancorché parametrato "sul tipo di pubblicazione scandalistica"; ciò perché esse erano: a) inerenti alle vicende di un noto cantante italiano, ed in un momento in cui il pubblico iniziava ad interessarsi alla sua separazione dalla moglie, a sua volta personaggio molto noto presso il medesimo pubblico: b) sostanzialmente veridiche, atteso che nel caso di specie la "verità" della notizia coincideva con la stessa rappresentazione fotografica, tanto più che Ivana A. aveva effettivamente lamentato l'indebita estrapolazione delle fotografie dal più ampio contesto di ripresa, ma non aveva contestato quanto in esse specificamente raffigurato, e cioè "di essere realmente stata in compagnia del cantante ed abbracciata allo stesso"; c) associate a modalità continenti di espressione, atteso che le didascalie ed i commenti non potevano reputarsi offensivi o esagerati, in quanto rispecchianti in toto l'eloquenza dei fotogrammi pubblicati.

Nel caso di specie - ha osservato la Cassazione - la motivazione della corte territoriale deve ritenersi adeguata con riferimento non soltanto all'interesse pubblico ed alla continenza della notizia, ma anche alla verità della stessa, desunta dal giudice di merito - quantomeno a livello putativo e di verosomiglianza, se non storico - dall'atteggiamento di intima affettuosità serbato da Ivana A. e dal Ramazzotti al momento degli scatti fotografici nella macchia di Formentera.


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