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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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FOTOGRAFIE DI EFFUSIONI AFFETTUOSE CON UN PERSONAGGIO CELEBRE POSSONO ESSERE PUBBLICATE - Diritto di cronaca (Cassazione Sezione Terza Civile n. 9867 del 7 maggio 2014, Pres. Salmè, Rel. Stalla).
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Nel
marzo 2003 Ivana A. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, la Arnoldo Mondadori
Editore Spa, deducendo che sulla rivista "Chi", edita da
quest'ultima, erano state illecitamente pubblicate (nn. 24 e 25,
rispettivamente del 19 e 26 giugno 2002) alcune fotografie che la raffiguravano
in Formentera in compagnia del cantante Eros Ramazzotti. Tali fotografie, poi
ulteriormente divulgate attraverso internet ed una trasmissione televisiva,
erano accompagnate da didascalie tendenziose quali: "Clamoroso, Ramazzotti con un'altra"; "Ramazzotti sorpreso con una giovane donna italiana in Spagna dopo la
rottura con la moglie Michelle
Hunziker: tenerezze, abbracci e baci focosi per l'artista e
la sua nuova amica"; "Ramazzotti è rientrato da Formentera dove è
stato visto con Tiziana, una bella italiana". Poiché la pubblicazione delle fotografie in
oggetto era lesiva del suo diritto alla riservatezza e all'immagine, Ivana A.
ha chiesto che il Tribunale ne accertasse l'illiceità, con ordine di consegna
dei negativi; inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione; risarcimento dei
danni quantificati in euro 10.000,00. Con sentenza n. 1759/06 il Tribunale di
Milano ha accolto tali domande, con condanna altresì della convenuta al
risarcimento nell'importo richiesto, oltre accessori e spese.
Interposto
gravame da parte della Arnoldo Mondadori Editore Spa, veniva emessa la sentenza
n. 2695 del 28 ottobre 2009, con la quale la Corte di Appello di Milano, in
totale riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande
proposte dall'attrice, con compensazione delle spese di lite. Ivana A. ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte milanese
per vizi di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte
(Terza Sezione Civile n. 9867 del 7 maggio 2014, Pres. Salmè, Rel. Stalla) ha
rigettato il ricorso. Il giudice di merito - ha osservato la Suprema Corte - ha
correttamente ravvisato l'esimente del diritto di cronaca ex art. 21 Cost. Rep.,
applicando parametri valutativi ampiamente consolidati nell'interpretazione
giurisprudenziale di legittimità, nel senso che le fotografie in questione
dovevano reputarsi - veicolanti una notizia di interesse pubblico, ancorché
parametrato "sul tipo di
pubblicazione scandalistica";
ciò perché esse erano: a) inerenti alle vicende di un noto cantante italiano,
ed in un momento in cui il pubblico iniziava ad interessarsi alla sua
separazione dalla moglie, a sua volta personaggio molto noto presso il medesimo
pubblico: b) sostanzialmente veridiche, atteso che nel caso di specie la
"verità" della notizia coincideva con la stessa rappresentazione fotografica,
tanto più che Ivana A. aveva effettivamente lamentato l'indebita estrapolazione
delle fotografie dal più ampio contesto di ripresa, ma non aveva contestato
quanto in esse specificamente raffigurato, e cioè "di essere realmente stata in compagnia del
cantante ed abbracciata allo stesso";
c) associate a modalità continenti di espressione, atteso che le didascalie ed
i commenti non potevano reputarsi offensivi o esagerati, in quanto
rispecchianti in toto l'eloquenza dei fotogrammi pubblicati.
Nel
caso di specie - ha osservato la Cassazione - la motivazione della corte
territoriale deve ritenersi adeguata con riferimento non soltanto all'interesse
pubblico ed alla continenza della notizia, ma anche alla verità della stessa, desunta
dal giudice di merito - quantomeno a livello putativo e di verosomiglianza, se
non storico - dall'atteggiamento di intima affettuosità serbato da Ivana A. e
dal Ramazzotti al momento degli scatti fotografici nella macchia di Formentera.
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