Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA SUBORDINAZIONE SI REALIZZA ANCHE CON IL CONFERIMENTO DI MANSIONI DIRETTIVE - Inserimento nell'organizzazione aziendale (Cassazione Sezione Lavoro n. 9196 del 23 aprile 2014, Pres. Coletti De Cesare, Rel. D'Antonio).

In seguito ad ispezione, funzionari dell'INPS hanno accertato che presso un supermercato della s.r.l. Deca lavorava, con contratto di consulenza Franco C., socio della medesima, con mansioni di gestore e coordinatore dell'esercizio. Ravvisando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'INPS ha agito nei confronti dell'azienda per il recupero dei contributi. L'azienda si è opposta negando l'esistenza della subordinazione. Il Tribunale di Milano ha ritenuto infondata la pretesa dell'INPS. In grado di appello, la Corte milanese ha riformato la decisione di primo grado. La Corte ha rilevato che dalle dichiarazioni rese da Franco C. agli ispettori risultavano specificate le mansioni svolte che consentivano di affermare lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e il vincolo di subordinazione, l'indispensabilità del suo lavoro e la sua infungibilità con gli altri soci della soc. C., il suo ruolo di vertice nell'organizzazione aziendale della DECA e la sovraordinazione rispetto al restante personale; la continuità e omogeneità del compenso, l'assenza di rischio. La Corte ha osservato che comunque non sarebbe stato configurabile un contratto d'opera in quanto questo presupponeva un rapporto con una persona fisica e rileva che il contratto era stato stipulato in frode alla legge per non pagare i contributi. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte milanese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9196 del 23 aprile 2014, Pres. Coletti De Cesare, Rel. D'Antonio) ha rigettato il ricorso. In relazione alla fattispecie in esame - ha affermato la Corte - deve rilevarsi che dalla descrizione delle mansioni contenuta nella sentenza emerge che in sostanza Franco C. dirigeva il supermercato Despar gestito dalla soc. DECA; la Corte d'Appello ha evidenziato, infatti, sulla base degli elementi tratti dal verbale ispettivo, che il lavoratore svolgeva mansioni "di controllo del funzionamento generale del punto di vendita Despar, di organizzazione del personale, di controllo della trasmissione degli ordini delle merci, di coordinamento dei capireparto", di promovimento di riunioni annuali al fine di stabilire gli obiettivi, il personale, i costi ed i ricavi; la Corte ha, altresì, sottolineato che pur non avendo un orario di lavoro Franco C. era di fatto sempre presente presso il supermercato con conseguente stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.

Nel caso di esercizio di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali e di svolgimento di attività prettamente intellettuale - ha affermato la Corte - la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa.

Non sono dirimenti - ha osservato la Corte - gli eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia e di discrezionalità dei quali il dipendente goda, assumendo, invece, valore determinante la continua dedizione funzionale della energia lavorativa di Franco C. al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore che ne imponeva la presenza giornaliera presso il punto vendita e l'inserimento stabile nell'organizzazione dello stesso.


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