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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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LA SUBORDINAZIONE SI REALIZZA ANCHE CON IL CONFERIMENTO DI MANSIONI DIRETTIVE - Inserimento nell'organizzazione aziendale (Cassazione Sezione Lavoro n. 9196 del 23 aprile 2014, Pres. Coletti De Cesare, Rel. D'Antonio).
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In
seguito ad ispezione, funzionari dell'INPS hanno accertato che presso un
supermercato della s.r.l. Deca lavorava, con contratto di consulenza Franco C.,
socio della medesima, con mansioni di gestore e coordinatore dell'esercizio. Ravvisando
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'INPS ha agito nei confronti
dell'azienda per il recupero dei contributi. L'azienda si è opposta negando
l'esistenza della subordinazione. Il Tribunale di Milano ha ritenuto infondata
la pretesa dell'INPS. In grado di appello, la Corte milanese ha riformato la decisione di primo
grado. La Corte
ha rilevato che dalle dichiarazioni rese da Franco C. agli ispettori
risultavano specificate le mansioni svolte che consentivano di affermare lo
stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e il vincolo
di subordinazione, l'indispensabilità del suo lavoro e la sua infungibilità con
gli altri soci della soc. C., il suo ruolo di vertice nell'organizzazione
aziendale della DECA e la sovraordinazione rispetto al restante personale; la
continuità e omogeneità del compenso, l'assenza di rischio. La Corte ha osservato che
comunque non sarebbe stato configurabile un contratto d'opera in quanto questo presupponeva
un rapporto con una persona fisica e rileva che il contratto era stato
stipulato in frode alla legge per non pagare i contributi. L'azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte milanese
per vizi di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 9196 del 23 aprile 2014, Pres. Coletti De Cesare, Rel.
D'Antonio) ha rigettato il ricorso. In relazione alla fattispecie in esame - ha
affermato la Corte - deve rilevarsi che dalla descrizione delle mansioni
contenuta nella sentenza emerge che in sostanza Franco C. dirigeva il
supermercato Despar gestito dalla soc. DECA; la Corte d'Appello ha evidenziato,
infatti, sulla base degli elementi tratti dal verbale ispettivo, che il
lavoratore svolgeva mansioni "di controllo del funzionamento generale del punto di vendita Despar, di
organizzazione del personale, di controllo della trasmissione degli ordini
delle merci, di coordinamento dei capireparto", di promovimento di riunioni annuali al fine di
stabilire gli obiettivi, il personale, i costi ed i ricavi; la Corte ha,
altresì, sottolineato che pur non avendo un orario di lavoro Franco C. era di
fatto sempre presente presso il supermercato con conseguente stabile
inserimento nell'organizzazione aziendale.
Nel
caso di esercizio di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali e di
svolgimento di attività prettamente intellettuale - ha affermato la Corte - la
subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti
ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi
subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di
lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente
vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza
sull'attività svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento può realizzarsi anche
rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o
soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare
rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni
nell'organizzazione dell'impresa.
Non
sono dirimenti - ha osservato la Corte - gli eventuali margini, più o meno
ampi, di autonomia e di discrezionalità dei quali il dipendente goda, assumendo,
invece, valore determinante la continua dedizione funzionale della energia
lavorativa di Franco C. al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore
che ne imponeva la presenza giornaliera presso il punto vendita e l'inserimento
stabile nell'organizzazione dello stesso.
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