Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

I FAMILIARI DI UN LAVORATORE DECEDUTO PER INFARTO CAUSATO DA SUPERLAVORO HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - In base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9945 dell'8 maggio 2014, Pres. Roselli, Rel. Blasutto).

La signora I.F. in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia minore S.A. ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna della s.p.a. C.F. già datrice di lavoro di suo marito S.S. al risarcimento del danno per la morte di quest'ultimo deceduto per infarto a causa delle modalità del suo impiego. Ella ha dedotto che il coniuge, svolgendo mansioni di quadro, si era trovato ad operare, negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro, in condizioni di straordinario aggravio fisico: l'attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili; l'impegno lavorativo era stato continuativo secondo una media di circa undici ore giornaliere e aveva comportato il protrarsi dell'attività a casa e fino a tarda sera; gli svariati e complessi progetti erano stati affidati alla gestione diretta di  S.S. senza affiancamento di collaboratori.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda. In grado di appello, la Corte di Roma ha riformato la decisione di primo grado condannando la s.p.a. C.F. al pagamento a titolo di risarcimento di danni delle somme di euro 434.000 a favore di I.F. e di euro 425.412 in favore di S.A.. La Corte ha motivato la sua decisione osservando che le allegazioni della parte ricorrente erano risultate comprovate in giudizio e che secondo le condivisibili conclusioni del Consulente Tecnico l'Ufficio l'infarto era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado alle trascorse vicende lavorative. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9945 dell'8 maggio 2014, Pres. Roselli, Rel. Blasutto) ha rigettato il ricorso. Nella ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, incensurabile in questa sede in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici - ha affermato la Corte - è emerso che lo S.S., per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all'esigenza di realizzare lo smaltimento, nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità, degli incarichi affidatigli dalla soc. C.F.; dall'accertamento compiuto dal giudice di merito è emerso che l'oggettiva gravosità e l'esorbitanza dai limiti della normale tollerabilità non era in alcun modo riconducibile a iniziative volontarie dello S.S. di addossarsi compiti non richiesti o di svolgere gli incarichi con modalità non coerenti con la natura e l'oggetto degli stessi.

La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore - ha osservato la Corte - discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Se è vero che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero - ha rilevato la Corte - che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

Priva di fondamento logico, oltre che giuridico, in ragione del precetto di cui all'art. 2104 cod. civ. - ha affermato la Corte - è l'affermazione dell'azienda secondo cui, se il ritmo di lavoro era elevato, ciò dipendeva dalla attitudine dello S.S. a lavorare con grande impegno e alla sua dedizione al lavoro; non può non rilevarsi come gli effetti della conformazione della condotta lavorativa ai canoni di cui all'art. 2104 cod. civ. - dovere di obbedienza - coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrino mai una colpa del lavoratore.


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