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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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ANCHE GLI SCRITTI DI GIORNALISTI DI INDISCUSSA PROFESSIONALITA' SONO SOGGETTI AL CONTROLLO DEL DIRETTORE RESPONSABILE DEL GIORNALE - Che deve intervenire per evitare la pubblicazione di notizie diffamatorie (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10252 del 12 maggio 2014, Pres. Chiarini, Rel. Rubino).
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Il direttore
responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore
di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta
attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell'ipotesi
in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 cod.
pen., nel qual caso risponderà per dolo. Nella fattispecie in esame la
responsabilità di F. si fonda sulla colpa. A tal proposito va chiarito che i poteri
di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale
non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si
esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la
redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che
ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità
di esposizione di essi nell'articolo destinato alla pubblicazione (oltre che
sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione). Del controllo ex post fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, a
seconda dei casi, la verità dei fatti o la attendibilità delle fonti (non
richiedendosi ovviamente che il direttore responsabile rinnovi tutta l'attività
già svolta da parte del suo giornalista), e anche la verifica più delicata e più
legata alla conoscenza dell'idoneità evocativa delle parole che deve avere un
direttore di giornale volta a riscontrare se alcuni fatti esposti, in sé
comprovatamente veri ed altri quanto meno attendibili non siano tali, per il
loro utilizzo fuori contesto, o per la suggestione ed i collegamenti impliciti
che l'espressione giornalistica deliberatamente utilizzata è idonea a creare
nel lettore, ad essere in concreto diffamatori. In questo caso, la preminenza
del direttore responsabile gli consente e gli impone di intervenire
tempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare di esporre un
terzo ad un discredito ingiustificato e la configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'autore, al giornale e a sé stesso. La indiscussa
professionalità del giornalista che firma l'articolo e la sua esperienza
della particolare materia approfondita non possono in ogni caso esimere il
direttore responsabile dall'esercizio di questi poteri. Come è stato più volte
affermato dalla cassazione penale, il controllo spettante al direttore
responsabile non può esaurirsi in una mera "presa d'atto", ma deve
necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione
di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti o, si può
aggiungere, rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile.
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