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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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L'IMPIEGATO MINISTERIALE CHE SOSTITUISCE L'AVVOCATURA IN TUTTE LE ATTIVITA' PROCESSUALI HA DIRITTO AL TRATTAMENTO DELL'AREA C2 - Studio delle controversie (Cassazione Sezione Lavoro n. 10874 del 16 maggio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Lorito).
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Con
ricorso depositato il 13.10.03 Giovanni
C. dipendente del Ministero dell'Economia, in servizio presso
l'Ufficio di Segreteria della Commissione Medica di verifica con mansioni di
collaboratore amministrativo ed inquadramento al 7° livello ed a seguito
dell'entrata in vigore del contratto collettivo del "comparto Ministeri"
1998-2001, nella area "C", in posizione economica "C1", si è rivolto al
Tribunale di Brindisi chiedendo che, accertate le mansioni da lui effettivamente
svolte dal 22.11.98 esplicate in guisa continuativa, piena e prevalente nella
rappresentanza giudiziale dell'ente nelle controversie riguardanti le pensioni
di invalidità e di guerra, venisse dichiarato il diritto al superiore
inquadramento in posizione "C2", con la condanna del Ministero della Economia e
delle Finanze a corrispondere le relative differenze retributive. Il Tribunale ha
accolto parzialmente la domanda, condannando la P.A. esclusivamente al pagamento del trattamento
retributivo proprio dell'area "C2", con sentenza del 13.10.06 che è stata
confermata dalla Corte d'Appello di Lecce sull'essenziale considerazione che
l'attività svolta da Giovanni
C. era dotata di rilevanza esterna e si traduceva nella
sostituzione della Avvocatura in tutte le attività processuali inerenti gli
incarichi affidatigli. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione
censurando la decisione della Corte leccese per violazione di legge e per erronea
applicazione del ccnl 1998-2001 relativamente alle posizioni funzionali C1 e
C2.
La
Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 10874 del 16 maggio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Lorito) ha
rigettato il ricorso, rilevando, tra l'altro, quanto segue:
"Il Ministero, sul punto, osserva che la Corte sarebbe incorsa in
vizio di violazione di legge non avendo considerato che elemento qualificativo
della posizione economica C2 non era il mero svolgimento di un'attività di
rilevanza esterna, ma la preposizione ad un'unità di rilevanza esterna. Il mero
svolgimento di singole attività dotate di rilevanza esterna non configura,
nella opinione del ricorrente, requisito qualificativo del livello rivendicato.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno, ove si consideri la declaratoria
inerente il livello economico rivendicato, area C posizione economica C2 ccnl
comparto Ministeri 1998, e riconosciuto dai giudici di merito. Essa postula il
possesso di "approfondite conoscenze teorico-pratiche dei processi gestionali;
direzione, coordinamento di unità operative, relazioni esterne, relazioni
organizzative interne di tipo complesso". Nella posizione economica C2 sono,
quindi, compresi "i lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche
di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti,
garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono
attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di
revisione o ancora che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di
ricerca, studio
e consulenza". Con riferimento alla posizione economica C1 le parti sociali
hanno invece indicato le seguenti caratteristiche professionali: adeguate
conoscenze ed esperienze acquisite, organizzazione di attività; coordinamento,
direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio". I contenuti professionali di base, sono
stati riferiti al "lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza
rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli
adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive e
istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati". Non è
esatto, pertanto, 1'assunto da cui
muove il ricorrente, secondo cui in base alla contrattazione collettiva di
settore, affinché sia riconosciuta la posizione economica C2 è necessaria la
preposizione ad unità organica a rilevanza esterna. Nella declaratoria
contrattuale del livello considerato, invero, il coordinamento di unità
organiche anche di rilevanza esterna, è prospettato in alternativa allo
svolgimento di analisi, di attività di ricerca, studio
e consulenza; attività quest'ultima che indubbiamente era svolta dal Giovanni C. alla stregua
delle acquisizioni probatorie raccolte in prime cure e alle quali, sia pure
implicitamente, la Corte
territoriale ha fatto riferimento laddove ha affermato che l'appellato "in sostanza, ha sostituito l'Avvocatura in tutte le attività
processuali inerenti gli incarichi esplicitamente affidatigli". Le attribuzioni
conferite al dipendente si sostanziavano, dunque, non solo nella gestione della
fase dinamica del contenzioso di udienza (cd. "espletamento di attività con
rilevanza esterna"), ma anche nella fase preparatoria di studio
della controversia e di predisposizione degli atti fuori udienza. Nell'ottica
descritta certamente riduttivo e non coerente con l'effettivo contenuto delle mansioni ascritte al lavoratore,
deve ritenersi il tentativo della Amministrazione di ricondurre l'attività espletata nell'alveo della posizione funzionale
C1, in cui sono inseriti lavoratori che, per quanto qui rileva,
provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali e
possono essere o sono preposti ad unità aventi rilevanza interna, con
esclusione, quindi, della possibilità di gestire relazioni professionali
esterne e di svolgere attività di valutazione,
studio e ricerca. L'attività
svolta da Giovanni C., per contro, in quanto tradotta in una piena gestione del
contenzioso mediante rappresentanza in giudizio della Amministrazione,
indubbiamente travalicava anche i limiti della "collaborazione" con l'Avvocatura,
parimenti prospettata dal Ministero quale momento qualificativo della
riconducibilità al livello C1 (ex VII livello) della attività medesima. Che la
fattispecie scrutinata abbia rinvenuto corretto inquadramento da parte dei
giudici di merito, è poi circostanza che risulta confortata dalla scelta del
legislatore il quale, con l'art.3 d.lgs. n.157/97 ha statuito espressamente "Presso le P.A. competenti
alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di
invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è
istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in
giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a
richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore alla ottava" (attualmente area C posizione
economica C2)...". In definitiva, deve escludersi che nella specie la Corte territoriale, nella
sia pur scarna motivazione, abbia violato le disposizioni di cui al ccnl
Comparto Ministeri 1998-2001 riconducendo le mansioni svolte dal lavoratore al
livello economico C2."
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