Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'IMPIEGATO MINISTERIALE CHE SOSTITUISCE L'AVVOCATURA IN TUTTE LE ATTIVITA' PROCESSUALI HA DIRITTO AL TRATTAMENTO DELL'AREA C2 - Studio delle controversie (Cassazione Sezione Lavoro n. 10874 del 16 maggio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Lorito).

Con ricorso depositato il 13.10.03 Giovanni C. dipendente del Ministero dell'Economia, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione Medica di verifica con mansioni di collaboratore amministrativo ed inquadramento al 7° livello ed a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo del "comparto Ministeri" 1998-2001, nella area "C", in posizione economica "C1", si è rivolto al Tribunale di Brindisi chiedendo che, accertate le mansioni da lui effettivamente svolte dal 22.11.98 esplicate in guisa continuativa, piena e prevalente nella rappresentanza giudiziale dell'ente nelle controversie riguardanti le pensioni di invalidità e di guerra, venisse dichiarato il diritto al superiore inquadramento in posizione "C2", con la condanna del Ministero della Economia e delle Finanze a corrispondere le relative differenze retributive. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando la P.A. esclusivamente al pagamento del trattamento retributivo proprio dell'area "C2", con sentenza del 13.10.06 che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Lecce sull'essenziale considerazione che l'attività svolta da Giovanni C. era dotata di rilevanza esterna e si traduceva nella sostituzione della Avvocatura in tutte le attività processuali inerenti gli incarichi affidatigli. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte leccese per violazione di legge e per erronea applicazione del ccnl 1998-2001 relativamente alle posizioni funzionali C1 e C2.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10874 del 16 maggio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Lorito) ha rigettato il ricorso, rilevando, tra l'altro, quanto segue:

"Il Ministero, sul punto, osserva che la Corte sarebbe incorsa in vizio di violazione di legge non avendo considerato che elemento qualificativo della posizione economica C2 non era il mero svolgimento di un'attività di rilevanza esterna, ma la preposizione ad un'unità di rilevanza esterna. Il mero svolgimento di singole attività dotate di rilevanza esterna non configura, nella opinione del ricorrente, requisito qualificativo del livello rivendicato. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, ove si consideri la declaratoria inerente il livello economico rivendicato, area C posizione economica C2 ccnl comparto Ministeri 1998, e riconosciuto dai giudici di merito. Essa postula il possesso di "approfondite conoscenze teorico-pratiche dei processi gestionali; direzione, coordinamento di unità operative, relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso". Nella posizione economica C2 sono, quindi, compresi "i lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o ancora che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca,  studio e consulenza". Con riferimento alla posizione economica C1 le parti sociali hanno invece indicato le seguenti caratteristiche professionali: adeguate conoscenze ed esperienze acquisite, organizzazione di attività; coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio". I contenuti professionali di base, sono stati riferiti al "lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive e istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati". Non è esatto, pertanto, 1'assunto da cui muove il ricorrente, secondo cui in base alla contrattazione collettiva di settore, affinché sia riconosciuta la posizione economica C2 è necessaria la preposizione ad unità organica a rilevanza esterna. Nella declaratoria contrattuale del livello considerato, invero, il coordinamento di unità organiche anche di rilevanza esterna, è prospettato in alternativa allo svolgimento di analisi, di attività di ricerca, studio e consulenza; attività quest'ultima che indubbiamente era svolta dal Giovanni C. alla stregua delle acquisizioni probatorie raccolte in prime cure e alle quali, sia pure implicitamente, la Corte territoriale ha fatto riferimento laddove ha affermato che l'appellato "in sostanza, ha sostituito l'Avvocatura in tutte le attività processuali inerenti gli incarichi esplicitamente affidatigli". Le attribuzioni conferite al dipendente si sostanziavano, dunque, non solo nella gestione della fase dinamica del contenzioso di udienza (cd. "espletamento di attività con rilevanza esterna"), ma anche nella fase preparatoria di studio della controversia e di predisposizione degli atti fuori udienza. Nell'ottica descritta certamente riduttivo e non coerente con l'effettivo contenuto delle mansioni ascritte al lavoratore, deve ritenersi il tentativo della Amministrazione di ricondurre l'attività espletata  nell'alveo della posizione  funzionale  C1, in cui sono inseriti lavoratori che, per quanto qui rileva, provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali e possono essere o sono preposti ad unità aventi rilevanza interna, con esclusione, quindi, della possibilità di gestire relazioni professionali esterne e di svolgere attività di valutazione,  studio e ricerca. L'attività svolta da Giovanni C., per contro, in quanto tradotta in una piena gestione del contenzioso mediante rappresentanza in giudizio della Amministrazione, indubbiamente travalicava anche i limiti della "collaborazione" con l'Avvocatura, parimenti prospettata dal Ministero quale momento qualificativo della riconducibilità al livello C1 (ex VII livello) della attività medesima. Che la fattispecie scrutinata abbia rinvenuto corretto inquadramento da parte dei giudici di merito, è poi circostanza che risulta confortata dalla scelta del legislatore il quale, con l'art.3 d.lgs. n.157/97 ha statuito espressamente "Presso le P.A. competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore  alla ottava" (attualmente area C posizione economica C2)...". In definitiva, deve escludersi che nella specie la Corte territoriale, nella sia pur scarna motivazione, abbia violato le disposizioni di cui al ccnl Comparto Ministeri 1998-2001 riconducendo le mansioni svolte dal lavoratore al livello economico C2."  


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