Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ANOMALIA MOTIVAZIONALE DENUNCIABILE IN SEDE DI LEGITTIMITA' E' SOLO QUELLA CHE SI TRAMUTA IN VIOLAZIONE DI LEGGE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE - Dopo la riforma attuata con il D.L. n. 83 del 2012 (Cassazione Sezione Lavoro n. 11836 del 27 maggio 2014, Pres. Roselli, Rel. Amendola).

Domenico S., dipendente della Ediltecnica B. è stato licenziato perché ritenuto inidoneo alle mansioni di conduttore di caldaia. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Salerno, che ha rigettato il ricorso. In grado di appello, la Corte distrettuale, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio da essa disposta, ha ritenuto che la malattia di cui soffriva il lavoratore non lo rendeva inidoneo alle mansioni di conduttore di caldaia e pertanto ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.” e sostenendo che la sentenza impugnata risultava “afflitta di grave e contraddittoria motivazione” in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio “tutt’altro che competenti”.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11836 del 27 maggio 2014, Pres. Roselli, Rel. Amendola) ha rigettato il ricorso affermando l’applicabilità del punto n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in 1. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" per le sentenze pubblicate dal 7 settembre 2012.

Le Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014) – ha ricordato la Cassazione – hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto:

a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede t di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

b) il nuovo testo introduce nell‘ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;

d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

Occorre aggiungere, avuto specifico riguardo ai vizi di motivazione nelle ipotesi in cui il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più quando è richiesto un accertamento di situazioni rilevabili solo con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (come avviene con la consulenza medico-legale), che la Suprema Corte ha più volte ribadito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660 del 2014; n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007; n. 26694 del 2006; n. 10668 del 2005).

Dal punto di vista processuale, poi – ha rilevato la Corte – il vizio di difetto di motivazione per criticata adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio non può prescindere dall’osservanza degli oneri imposti dall’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione tra l’altro deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, nonché dall’art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c., secondo cui, insieme con il ricorso per cassazione debbono essere depositati tra l’altro, “a pena di improcedibilità”, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Per assolvere al requisito di ammissibilità di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) occorre sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, con la riproduzione quanto meno del contenuto rilevante (Cass. n. 17168 del 2012), sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, “poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile” (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010).

Circa il requisito di procedibilità esso è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, c.p.c., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. SS.UU. n. 22726 del 2011).

Pertanto, nel caso in cui il motivo del ricorso per cassazione si fondi sulle contestazioni delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio – ha affermato la Corte – per rispettare il canone dell’autosufficienza è necessario che il contenuto della stessa, quanto meno nelle sue parti rilevanti, sia riportato in ricorso (Cass. n. 1652 del 2012), oltre a precisare dove la stessa sia reperibile e dove sia stata prodotta.

Analoghi oneri di indicazione specifica e di produzione dovranno essere assolti ove il motivo sia fondato anche sulle osservazioni critiche contenute in una consulenza tecnica di parte.

Inoltre, per pacifica giurisprudenza, il principio per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova anche applicazione in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione – le quali sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (crf., ex plurimis, Cass. n. 795 del 2014; n. 12532 del 2012; n. 7696 del 2006; n. 2707 del 2004).

Alla stregua dei richiamati principi – ha concluso la Corte – il motivo di impugnazione in esame non può essere accolto.

Con esso la parte ricorrente denuncia genericamente “violazione e falsa applicazione art. 360, n. 5), c.p.c.”, senza indicare il fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Piuttosto ci si lamenta delle conclusioni cui è giunta la consulenza tecnica d’ufficio, affetta da “gravissime ed inaccettabili imperizie e negligenze”, cui la sentenza d’appello avrebbe “incomprensibilmente” prestato adesione.

Sotto tale profilo la critica presenta vistose carenze dal punto di vista del rispetto del canone dell’auto sufficienza.

In particolare si cita una consulenza tecnica di parte, senza dettagliarne specificamente il contenuto e senza indicare con precisione quando e dove sia stata prodotta innanzi alla Corte territoriale.

Per le stesse contestazioni alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio non vi è chiara indicazione di quando ed in quali esatti termini le stesse siano state proposte, onde verificarne sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione la tempestività e la rilevanza.

Inoltre – ha rilevato la difesa – la difesa della società si limita a contestare le valutazioni offerte dal giudice di merito e dal suo ausiliare, prospettando una diversa ricostruzione soggettiva, in quanto più rispondente alle attese della patrocinata, senza evidenziare una manifesta illogicità tra gli elementi di valutazione medico-legale acquisiti al giudizio ovvero una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica.

Sicché in definitiva i motivi in esame si traducono nell’invocata revisione dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova valutazione ed un diverso apprezzamento dei fatti, non concessa perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità.


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