Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ALCUNE CLAUSOLE INSERITE IN CONTRATTI DI "LAVORO AUTONOMO" POSSONO RIVELARE L'UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE IN CONDIZIONI DI SUBORDINAZIONE - Unitamente alla prova testimoniale (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro sentenza n. 3780 del 30.5.2014, Est. Redavid).

Giuseppe B. ha lavorato come regista per la Rai dal novembre 1994 al luglio 2009 con contratti di “lavoro autonomo” a volte intestati ad altri datori di lavoro. Quando la Rai ha cessato di utilizzarlo, egli ha chiesto, nel giugno 2011, al Tribunale di Roma l’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato e l’annullamento del licenziamento di fatto subito, con ogni conseguente pronuncia ex art. 18 St. Lav. e la condanna della Rai al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro (sentenza n. 3870 del 30.5.2014, Est. Redavid) ha accolto la domanda, fondando il suo giudizio, oltre che sulla prova testimoniale, anche su alcune clausole dei contratti di “lavoro autonomo” sottoscritti dal lavoratore con la Rai, in quanto rivelatrici dell’intento di utilizzarlo come un dipendente.

Nella motivazione della decisione, tra l’altro, leggesi:

Già dalle clausole contenute nei contratti stipulati con la RAI s.p.a, emergono elementi denotanti la sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società laddove si prevede che:

- la Sua opera sarà resa negli studi della RAI di VARIE LOCALITA' ITALIANE ED ESTERE e/o in altra località, secondo le esigenze della produzione. In relazione alla particolare natura delle produzioni radiotelevisive ed alle caratteristiche che la loro realizzazione comporta, nonché allo scopo di conseguire il risultato oggetto del presente contratto di lavoro autonomo, Ella parteciperà alle prove alle esecuzioni ed alle registrazioni della produzione nel luoghi, nei giorni e secondo gli orari che saranno precisati. Ella osserverà, durante la permanenza nei locali della RAI o, comunque, nei luoghi di realizzazione, la normativa vigente per lo svolgimento delle prove, delle esecuzioni e delle registrazioni delle trasmissioni ed in particolare le norme di sicurezza, (par. 2);

- in particolare: Ella parteciperà ad eventuali sopralluoghi, a tutte le riunioni di impostazione della produzione e di preparazione del piano di lavorazione, provvedendo ai tagli ed agli adattamenti del copione e della sceneggiatura richiesti dalla RAI, al montaggio ed a tutte le fasi della lavorazione, ivi comprese le sigle e “numeri zero”, fino al completamento della produzione, e per le parti filmate, fino ad edizione ultimata, nonché all'eventuale preparazione e realizzazione di spot di lancio e/o di mantenimento anche oltre i termini indicati al punto I), (par. 4);

- ella dovrà indicare preventivamente per iscritto, le opere musicali, letterarie, di prosa, dell’arte figurativa, etc., che, dietro Sua proposta e a seguito di approvazione del dirigente responsabile del programma, verranno utilizzate per la diffusione, con la specificazione degli autori e dell'editore nonché degli elementi idonei ad identificare il supporto fonomeccanico eventualmente utilizzato. Qualora dovesse rendersi necessario variare la scaletta delle opere indicate, Ella darà immediata comunicazione delle variazioni apportate. La esecuzione e la registrazione delle opere, con le eventuali modifiche, saranno effettuate secondo la sequenza decisa dalla RAI. Ella, inoltre, dovrà fornire preventivamente i testi scritti di Suoi interventi che dovranno essere comunque sottoposti ed approvati dal dirigente responsabile del programma, (par.12);

- in esecuzione delle pattuizioni qui espresse, ivi comprese quelle economiche, Ella prenderà parte, a richiesta della Rai, alla presentazione radiofonica e/o televisiva, nonché alle iniziative promozionali della produzione in oggetto, quali ad esempio spot di lancio e/o mantenimento interventi originali per la realizzazione di back stage, interviste, conferenze stampa, interventi in altre produzioni etc., (par. 25);

- ai fini della migliore armonizzazione della Sua opera e della Sua immagine professionale con le esigenze radiotelevisive, Ella dovrà astenersi dall’assumere impegni od effettuare prestazioni a favore di terzi che risultino non conformi ai contenuti, anche morali propri della nostra programmazione. Ella, altresì, dovrà astenersi dall'assumere impegni ad effettuare prestazioni che potrebbero pregiudicare l'esatto adempimento delle obbligazioni da Lei assunte con la presente o comunque risultare contrastanti con gli interessi materiali e gli obblighi morali che alla RAI, in quanto concessionaria di pubblico servizio, sono attribuiti. In caso di comportamenti contrastanti la RAI si riserva il diritto di risolvere, ai sensi del seguente art. 13, la presente scrittura, (par. 10);

- inoltre ai fini della migliore armonizzazione delle Sue prestazioni Ella non accetterà impegni che possano pregiudicare l’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni assume con la presente, (par. 15);

- le obbligazioni da Lei assunte con la presente scrittura sono tutte essenziali. Pertanto, in caso di inadempienza anche parziale a tali obbligazioni, Ella dovrà corrispondere alla RAI - alla quale è riservato in tal caso il diritto di ritenere risolta, per Suo fatto e per Sua colpa, la presente scrittura - una penale pari all’importo complessivo di cui al punto 3) oltre al risarcimento di eventuali maggiori danni. In relazione a quanto stabilito al punto 2), in caso di inadempimento o di ritardo che pregiudichi - a insindacabile giudizio della RAI - l’ordinato svolgimento delle prove, delle esecuzioni e delle registrazioni delle trasmissioni. Ella dovrà corrispondere alla RAI una penale pari al 10% di quella più sopra stabilita, oltre al risarcimento di eventuali maggiori danni, (par. 13);

- nel caso di Sua malattia, infortunio, causa di forza maggiore od altre cause di impedimento insorte durante l'esecuzione del contratto, Ella dovrà darcene tempestiva comunicazione. Resta inteso che, qualora per tali fatti Ella non adempia alte prestazioni convenute. Le saranno dedotti i compensi relativi alle prestazioni non effettuate, ovvero potremo richiederle, a ciò ella obbligandosi fin d'ora, il recupero delle prestazioni non rese, nei modi e nei termini che saranno da noi indicati anche, se del caso oltre il termine contrattuale di cui alla presente. Comunque, ove i fatti richiamati impedissero, a nostro parere, il regolare e continuativo adempimento delle obbligazioni convenute nella presente, quest'ultima potrà essere da noi risoluta di diritto, senza alcun compenso o indennizzo a Suo favore, (par. 14);

- nel caso in cui, per mancata esecuzione della prestazione da parte del/i signor/ri: protagonista/i autore/i non sostituibile/i e la cui prestazione deve ritenersi essenziale, in ragione di malattia o per qualsivoglia altra ragione che non consenta la suddetta esecuzione, la produzione in oggetto non possa in tutto o in parte, essere realizzata, il presente contratto dovrà intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art 1463 cod. civ. di cui Ella fin d'ora riconosce i presupposti, non sussistendo interesse di alcuna parte ad un adempimento parziale. In tal caso Ella non avrà diritto ad alcun indennizzo, fermo restando quanto dovutole a titolo di compenso, ai servizi del presente contratto, in relazione alle prestazioni effettuate, (par. 24).

Ed analoghe previsioni sono contenute anche nei contratti stipulati con la società Unitelefilm che denotano l’effettiva ed esclusiva utilizzazione del ricorrente da parte della Rai:

- Lei si impegna a prestarci la sua opera di regista in esclusiva per la realizzazione del programma televisivo in oggetto, secondo i contenuti, le caratteristiche e le modalità richiesteci dalla Rai-Tv italiana, (par. 1)”;

- Lei prende atto che il programma suddetto verrà da noi realizzato in esecuzione degli accordi con la Rai Tv. Per l'effetto di ciò, lei si obbliga ad effettuare tutte le prestazioni al fine di realizzare il programma in questione entro i modi e i tempi previsti, (par. 2);

- il suo apporto alla creazione del programma sarà concretato in relazione agli sviluppi e alle esigenze del programma stesso e, quindi, lei si obbliga a effettuare le sue prestazioni con qualsiasi tempo ed in qualsiasi località, sia di giorno feriale che festivo, sia di notte, senza limite di orario (...). La sua opera dovrà attenersi al progetto consegnatoci dalla Rai TV (...), (par. 5);

- in relazione a quanto sopra precisato circa la committenza del programma e i diritti della Rai TV, lei si rivolgerà direttamente a quest’ultima per ogni questione relativa all’uso del prodotto, modifiche, utilizzazioni parziali, soppressione etc.., che dovessero essere richieste o, effettuate dalla stessa Rai Tv e che lei dovesse ritenere ingiustificate, illegittime o comunque lesive dei suoi diritti. Pertanto, ogni azione dovrà da lei essere proposta direttamente contro la Rai TV escludendosi esplicitamente ogni nostra responsabilità, (par. 9).

Inoltre dall’istruttoria orale espletata, ed in particolare dalle dichiarazione dei testi di parte ricorrente escussi, Murgia (autore del programma “Chi l’ha visto” dal 1994 al 2009) e Barsi (redattrice del programma dal 2000 ai 2009), è emerso che:

- il ricorrente ha lavorato per l’intero periodo di causa per RAI s.p.a. svolgendo mansioni di regista sempre per il programma citato ed essendo stato selezionato all'inizio a tal fine dallo stesso Murgia;

- normalmente lavorava 10 o 12 ore al giorno, dalla mattina sino alle 18/19, per sette giorni alla settimana, ma doveva comunque essere a disposizione in ogni momento per tutte le urgenze;

- lavorava o all’esterno per effettuare i sopralluoghi e le riprese o partecipava alle riunioni di redazione del programma nelle quali si discutevano i casi di affrontare e l’autore Murgia ed il vicedirettore Catani decidevano a quale regista affidare il caso, il taglio e la lunghezza dei servizi che doveva effettuare il regista, ed alle quali partecipavano, oltre agli autori, le conduttrici, i redattori e spesso il capo struttura;

- alle riunioni di redazione partecipavano anche i responsabili delle società UNITELEFILM ed ETABETA che non entravano nel merito dei casi da trattare ma davano la disponibilità delle sale montaggio e delle troupes, mentre qualche volta le troupes venivano messe a disposizione dalla RAI;

- redattori contattavano le famiglie ed i testimoni da sentire ed il regista faceva una verifica in loco, chiamava la troupe, girava due o tre giorni, avendo contatti con familiari e testimoni per concordare le date dei sopralluoghi e delle riprese, e quindi effettuava il montaggio;

- le riprese venivano controllate dagli autori e dal capostruttura che eventualmente chiedevano di apportare delle modifiche;

- il ricorrente prima di recarsi in loco concordava gli spostamenti con la sig.ra Rotoli, che era il produttore esecutivo e l’organizzatrice degli spostamenti del personale e decideva quale troupes inviare in loco per realizzare i servizi, ed aveva contatti con la medesima anche durante le riprese per eventuali problemi pratici da risolvere;

- una volta rientrato in redazione, il ricorrente sottoponeva all’autore Murgia ed al responsabile RAI del programma Catani una relazione verbale dell’attività svolta, riceveva indicazioni da questi ultimi sull’impostazione del servizio, preparava quindi un testo scritto relativo al caso trattato che veniva sottoposto all’autore del programma, e quindi provvedeva al montaggio del filmato che veniva sottoposto all’autore per eventuali variazioni prima della messa in onda;

- il ricorrente effettuava il montaggio presso la sala montaggio della società UNITELEFILM ed ETABETA;

- in fase di montaggio finale era il vicedirettore Catani a verificare il lavoro svolto ed a dare l’autorizzazione alla messa in onda finale dei servizi, che venivano visionati anche da un legale della RAI;

- il ricorrente ha effettuato in molte occasioni collegamenti in diretta nel corso della trasmissione, ed utilizzava in tal caso un pullman con attrezzature tecniche, ed era spesso presente in trasmissione durante la diretta presso gli studi RAI e verificava le segnalazioni telefoniche dei telespettatori insieme alla redattrice che si era occupata del caso specifico; in molti casi si è continuato ad occupare dei casi irrisolti anche dopo la trasmissione e quindi a tale scopo andava in redazione;

- le società ETABETA e UNITELEFILM avevano stipulato all’epoca contratti di appalto con la RAI per la realizzazione dei servizi filmati per il programma e si occupavano di reperire le troupes e le moviole ma non davano indicazioni al ricorrente sull’attività che doveva svolgere, salvo che sui turni di montaggio che il ricorrente doveva rispettare; le indicazioni al ricorrente anche relative all’attività dì montaggio venivano date dagli autori del programma.

Il ricorrente non lavorava nel mese di agosto, salvo emergenze su casi che aveva già trattato e sui quali vi erano sviluppi improvvisi e, in tal caso, veniva contattato dall’autore del programma, previo avviso da parte della redazione ed il ricorrente dava seguito alla richiesta degli autori; l’attività del programma si interrompeva da metà luglio a settembre ma poteva capitare che nel mese di agosto, in caso di segnalazioni concrete relative a casi già trattati, gli autori chiamassero il ricorrente affinché si recasse in loco per verificare e documentare le segnalazioni ricevute.


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