Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI DIFFAMATORIE CONTENUTE IN UNA DENUNCIA ANONIMA PERVENUTA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E' LECITA SOLO SE IL GIORNALISTA PROVA LA VERIDICITA' DELLE NOTIZIE - Limiti al diritto di cronaca (Cassazione Sezione Lavoro n. 12056 del 29 maggio 2014, Pres. Amatucci, Rel. Cirillo).

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima inviata al Procuratore della Repubblica ed offensiva dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non può essere applicata. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la concreta individuabilità dei soggetti diffamati non sia derivata dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima.


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