Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI NULLITA' DEL TERMINE L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PREVISTA DALLA LEGGE N. 183 DEL 2010 NON PRECLUDE LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA - Con diritto alle differenze di retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 13732 del 17 giugno 2014, Pres. Roselli, Rel. De Renzis).

Il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 158 del 2010 ha rigettato il ricorso proposto da Cristiano P. nei confronti di Meridiana SpA, volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti in diversi periodi, di cui il primo intercorso tra il 1° aprile 1993 e il 30 settembre 1995, nonché il ripristino del rapporto di lavoro a decorrere dalla stipula del primo contratto, e conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni intermedie. Il Tribunale ha motivato la decisione negativa, emessa anche nei confronti delle Meridiana Fly, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ritenendo che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, stante il lungo lasso di tempo trascorso, indicativo di un inequivoco disinteresse del ricorrente alla prosecuzione dell'attività lavorativa.

Tale decisione, appellata dall'originario ricorrente, è stata riformata dalla Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - con sentenza n. 267 del 2011, che ha dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto a tempo indeterminato dall'aprile 1995 ed ha condannato Meridiana alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'anzianità corrispondente alla somma dei periodi del servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento delle differenze retributive conseguenti a tale ricostruzione, oltre al risarcimento del danno in favore dell'appellante nella misura di cinque mensilità.

La Corte territoriale, disattesa la statuizione del primo giudice riguardante la risoluzione del contratto per mutuo consenso, non assumendo rilevanza l'inerzia dell'interessato per il semplice decorso del tempo, ha accolto il ricorso di Cristiano P. per non avere, la società, provato il rispetto della percentuale legale prevista per le assunzioni a termine rispetto al personale in servizio, e conseguentemente ha dichiarato la nullità della clausola del termine apposta al rapporto, con trasformazione dello stesso a tempo indeterminato sin dal primo contratto dell'aprile 1995 intervenuto tra la Meridiana e il lavoratore come assistente di volo, ritenendo dovuti gli scatti biennali (e ogni altro elemento derivato dall'anzianità) in relazione ai periodi effettivamente lavorati.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte cagliaritana per vizi di motivazione e violazione di legge. Tra l'altro essa ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 5, della legge n. 183 del 2010, sostenendo che tale ius superveniens, secondo cui l'indennità risarcitoria deve essere determinata nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, va applicato anche rispetto alla sentenza impugnata, e ciò con riferimento a ogni conseguenza economica connessa e derivante dalla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro in questione. L'indennità omnicomprensiva, ad avviso dell'azienda, subentra ed assorbe qualsiasi differenza retributiva connessa al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso, quindi, ogni incremento legato all'anzianità e/o alla progressione di carriera nonché ogni compenso successivo al termine del rapporto ovvero alla messa in mora del datore di lavoro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13732 del 17 giugno 2014, Pres. Roselli, Rel. De Renzis) ha parzialmente accolto il ricorso in quanto ha ritenuto applicabile l'art. 32 della legge n. 138/2010 per quanto attiene alla determinazione dell'indennità risarcitoria, ma ha escluso che tale indennità assorba qualsiasi differenza retributiva connessa al risarcimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 32, 5° comma - ha osservato la Corte - il pagamento delle differenze retributive relative al periodo compreso tra l'allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, in quanto tali differenze si riferiscono al danno subito dal lavoratore e da liquidare con carattere "forfettario" e "omnicomprensivo". Tutto quanto dovuto, entro questi limiti temporali, a titolo di retribuzione, compresi eventuali scatti di anzianità non pagati, deve essere compreso nell'indennità risarcitoria dell'art. 32 cit.. Non altrettanto può dirsi - ha affermato la Corte - di quanto, fuori dei detti limiti temporali, spetta al lavoratore per la ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato, riguardando la ricostruzione, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, i periodi di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con conseguente riconoscimento dell'anzianità retributiva e contributiva e relativi scatti successivi al periodo di cui sopra.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, enunciando il seguente principio di diritto:

"L'art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 commisura l'indennità, dovuta nei casi di conversione del contrato a tempo indeterminato, all'ultima retribuzione globale di fatto, così riferendosi al danno subito dal lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori), per essere stato allontanato dal proprio posto nel periodo compreso fra l'allontanamento e la sentenza di merito. L'espressione "omnicomprensiva", adoperata dal legislatore con riferimento all'indennità, si riferisce soltanto al danno ora detto, e non a quanto spetta al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato".


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