|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE E' UN ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE - Ha natura di anticipazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14595 del 27 giugno 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Amoroso).
|
L'indennità
di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione destinato
a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle
more del rinnovo del contratto. La natura provvisoria - a titolo di acconto -
di questa attribuzione patrimoniale esclude che essa si consolidi nella forma
di un diritto quesito. Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in vista
(ed in attesa) del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, ben
può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di
miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova
disciplina del trattamento economico. E' quindi insita nella stessa natura
provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità
per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale
indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una
definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. Se si tratta di
un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la
successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato
contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità
di vacanza contrattuale.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|