Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

I DIPENDENTI DI IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI PUBBLICI POSSONO RECUPERARE I LORO CREDITI AZIONANDO LA NORMATIVA SPECIALE - E, in via residuale l'art. 1676 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15432 del 7 luglio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Tria).

Guido G. ha lavorato dal settembre 2008 al maggio 2009, alle dipendenze della s.r.l. Court Reporting Nord appaltatrice, per contratto con il Ministero della Giustizia, del servizio di fono-registrazione presso il Tribunale di Pinerolo. Cessato il rapporto egli ha chiesto al Tribunale di Pinerolo di condannare in solido la Court Reporting s.r.l. e il Ministero della Giustizia al pagamento di somme dovutegli per differenze di retribuzione e indennità di mancato preavviso. Il Tribunale con sentenza del 5 aprile 2011 ha accolto la domanda e la sua pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 626/2012. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte torinese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15432 del 7 luglio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Tria) ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto:

"Per i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del relativo codice, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal codice citato, le cui modalità di utilizzazione sono determinate, in particolare, dagli artt. 4 (per i contributi) e 5 (per le retribuzioni) del il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). Tale disciplina che, peraltro, consente agli interessati di recuperare - anche in corso d'opera - quanto dovuto, è articolata in modo tale da dimostrare che, nell'ambito degli appalti pubblici, il legislatore attribuisce allo scorretto comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti un disvalore maggiorato dal fatto di considerarlo anche lesivo degli interessi pubblici al cui migliore perseguimento è preordinata la complessiva disciplina regolatrice degli appalti pubblici. Ne consegue che alla suindicata fattispecie non è applicabile l'art. 29 , comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come peraltro stabilisce il precedente art. 1, comma 2, che esclude che il decreto stesso sia applicabile "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" e come, il recente ha confermato dall'art. 9, comma, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99). Viceversa nel caso di mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti previsti dalla suindicata normativa speciale, è possibile fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni".


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