Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'AZIENDA NON PUO' RICHIEDERE AL GIUDICE L'ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI UN LICENZIAMENTO PRIMA DI INTIMARLO - Non è consentita una valutazione preventiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 14756 del 30 giugno 2014, Pres. Roselli, Rel. Venuti).

Con ricorso depositato al Tribunale di Firenze la S.p.A. Nuovo Pignone esponeva che numerosi lavoratori avevano presentato in Procura un esposto con il quale erano stati evidenziati fatti penalmente rilevanti a carico della società e dei suoi amministratori per fraudolento ottenimento e utilizzazione della cigs, con ampia diffusione della notizia presso l'opinione pubblica e con conseguente discredito e pregiudizio all'immagine e alla reputazione della società. Aggiungeva che, dopo le indagini eseguite dal P.M., il procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Ciò premesso, la società proponeva ricorso al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare che il comportamento tenuto dai lavoratori, consistito nell'avere presentato detto esposto infondato, costituiva notevole inadempimento dei doveri di lealtà e fedeltà verso il datore di lavoro e si configurava quale motivo soggettivo di licenziamento disciplinare. Il Tribunale adito respingeva il ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello  di Firenze, con sentenza depositata il 31 marzo 2007, la quale riteneva che il giudice adito non poteva valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento; che l'azione proposta dalla società finiva per delegare all'autorità giudiziaria la "scelta" dell'esercizio del potere disciplinare; che la domanda non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito negativo della stessa lasciava tra le parti del rapporto le "cose" assolutamente allo stesso punto in cui erano prima dell'adizione del Giudice, in ragione del fatto che l'incertezza circa gli esiti concreti del rapporto veniva sciolta a seguito della successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro; che non era consentito alla parte chiedere sostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria. Avverso tale decisione la S.p.A. Nuova Pignone ha proposto ricorso per cassazione, censurandola per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14756 del 30 giugno 2014, Pres. Roselli, Rel. Venuti) ha rigettato il ricorso. La giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - ritiene ammissibile l'azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, già intimato, proposta dal datore di lavoro, sul rilievo che l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice; né è configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. Diversa è l'ipotesi - ha rilevato la Corte - in cui l'azione di accertamento viene proposta, in via preventiva, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificare il licenziamento; invero l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ. con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti - ha affermato la Corte - il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. Alla stregua di tali principi - ha osservato la Cassazione - correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la domanda proposta dalla società non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito del giudizio non risolveva la questione controversa, essendo rimessa alla successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro l'eventualità di promuovere un successivo giudizio.

Deve aggiungersi, sotto altro profilo - ha rilevato la Corte - che nella fattispecie in esame il chiesto intervento preventivo del giudice circa la legittimità di un eventuale futuro licenziamento sovverte le regole procedimentali di cui all'art. 7 St. Lav.; ai lavoratori non viene, infatti, contestato alcun addebito disciplinare dal quale devono difendersi né viene loro data la possibilità di essere sentiti a discolpa. Inoltre, una successiva eventuale contestazione degli addebiti viene rinviata all'esito del giudizio di accertamento, con palese violazione del principio di immediatezza della contestazione e di quello della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l'esigenza di osservare le regole di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro non procrastinando ingiustificatamente la contestazione, in modo da rendere impossibili o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it