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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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L'ASSISTENTE AI PROGRAMMI CHE PARTECIPA ALLA PRODUZIONE DELL'INFORMAZIONE PROVVEDENDO ALLA RACCOLTA E ALL'ELABORAZIONE DELLE NOTIZIE HA DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO GIORNALISTICO - Anche se non è iscritto all'Albo professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 15436 del 7 luglio 2014, Pres. Lamorgese, Rel. Bronzini).
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La Corte di Appello di Roma con sentenza del
24.10.2008 ha rigettato l'appello proposto dalla Rai avverso la sentenza del
21.7.2005 emessa dal Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la
domanda di superiore inquadramento della sig.ra Rosalia M. (prima inquadrata
come assistente ai programmi) come redattore sin dal 2001 con il pagamento
delle dovute differenze retributive. La Corte territoriale ha osservato che,
alla luce dell'istruttoria espletata, era emerso che le mansioni svolte
dall'appellata non si limitavano alla traduzione di Tg stranieri o alla
collaborazione con il responsabile del programma per la ricerca della
documentazione filmata, attività propria
dell'assistente ai programmi, ma si estendevano ai compiti propriamente
giornalistici. Per i programmi "Superzap" e "Non solo Italia" Rosalia M.
lavorava in tandem con il giornalista che andava in onda, provvedendo a
selezionare i servizi ritenuti più rilevanti, a volte con la verifica del
giornalista, ma spesso con propria determinazione autonoma; tagliava servizi
troppo lunghi, montava il servizio, spesso redigendone il testo di
presentazione. La lavoratrice veniva anche utilizzata direttamente nella
redazione di Rainews24 per la sua capacità di tradurre servizi esteri,
sostituendo i giornalisti e venendo adibita alla redazione di testi sulla base
delle agenzie di stampa, provvedendo alla traduzione simultanea anche in
diretta ed al commento dei servizi trasmessi o alla sintesi di servizi non
andati in onda. Pertanto tali compiti, in quanto caratterizzati dall'elemento
dell'originalità e della creatività nella raccolta, elaborazione e commento
delle notizie da rendere pubbliche, trascendevano quelle di semplice
collaborazione preparatoria e di semplice traduzione. La mancata iscrizione
all'albo (intervenuta solo nel 2003) era elemento non rilevante stante
l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.. Avverso tale decisione la Rai ha proposto ricorso per
cassazione censurando l'impugnata sentenza per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15436 del 7
luglio 2014, Pres. Lamorgese, Rel. Bronzini) ha rigettato il ricorso. La Corte ha
osservato che, alla luce dell'istruttoria espletata, era emerso che le mansioni
svolte dall'appellata non si limitavano alla traduzione di Tg stranieri o alla
collaborazione con il responsabile del programma per la ricerca della
documentazione filmata, attività propria dell'assistente ai programmi, ma si
estendevano a compiti propriamente giornalistici.
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