Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ASSISTENTE AI PROGRAMMI CHE PARTECIPA ALLA PRODUZIONE DELL'INFORMAZIONE PROVVEDENDO ALLA RACCOLTA E ALL'ELABORAZIONE DELLE NOTIZIE HA DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO GIORNALISTICO - Anche se non è iscritto all'Albo professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 15436 del 7 luglio 2014, Pres. Lamorgese, Rel. Bronzini).

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 24.10.2008 ha rigettato l'appello proposto dalla Rai avverso la sentenza del 21.7.2005 emessa dal Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda di superiore inquadramento della sig.ra Rosalia M. (prima inquadrata come assistente ai programmi) come redattore sin dal 2001 con il pagamento delle dovute differenze retributive. La Corte territoriale ha osservato che, alla luce dell'istruttoria espletata, era emerso che le mansioni svolte dall'appellata non si limitavano alla traduzione di Tg stranieri o alla collaborazione con il responsabile del programma per la ricerca della documentazione filmata,  attività propria dell'assistente ai programmi, ma si estendevano ai compiti propriamente giornalistici. Per i programmi "Superzap" e "Non solo Italia" Rosalia M. lavorava in tandem con il giornalista che andava in onda, provvedendo a selezionare i servizi ritenuti più rilevanti, a volte con la verifica del giornalista, ma spesso con propria determinazione autonoma; tagliava servizi troppo lunghi, montava il servizio, spesso redigendone il testo di presentazione. La lavoratrice veniva anche utilizzata direttamente nella redazione di Rainews24 per la sua capacità di tradurre servizi esteri, sostituendo i giornalisti e venendo adibita alla redazione di testi sulla base delle agenzie di stampa, provvedendo alla traduzione simultanea anche in diretta ed al commento dei servizi trasmessi o alla sintesi di servizi non andati in onda. Pertanto tali compiti, in quanto caratterizzati dall'elemento dell'originalità e della creatività nella raccolta, elaborazione e commento delle notizie da rendere pubbliche, trascendevano quelle di semplice collaborazione preparatoria e di semplice traduzione. La mancata iscrizione all'albo (intervenuta solo nel 2003) era elemento non rilevante stante l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.. Avverso tale decisione la Rai ha proposto ricorso per cassazione censurando l'impugnata sentenza per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15436 del 7 luglio 2014, Pres. Lamorgese, Rel. Bronzini) ha rigettato il ricorso. La Corte ha osservato che, alla luce dell'istruttoria espletata, era emerso che le mansioni svolte dall'appellata non si limitavano alla traduzione di Tg stranieri o alla collaborazione con il responsabile del programma per la ricerca della documentazione filmata, attività propria dell'assistente ai programmi, ma si estendevano a compiti propriamente giornalistici. 


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