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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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E' NULLA LA CLAUSOLA DEL CNLG CHE CONSENTE DI LICENZIARE IL GIORNALISTA PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - Ovvero prima dei 65 anni (Cassazione Sezione Lavoro n. 21002 del 6 ottobre 2014, Pres. Macioce, Rel. Berrino).
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Con
sentenza del 31/5-27/9/2010 la Corte d'Appello di Roma ha respinto
l'impugnazione proposta dalla società "Il Messaggero s.p.a." avverso la
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che aveva dichiarato
l'illegittimità del licenziamento intimato a Guido A., giornalista
professionista, con decorrenza dal 31/7/2005, ordinandone la reintegra nel
posto di lavoro con condanna al pagamento della retribuzione maturata dal
licenziamento alla reintegra o al raggiungimento dell'età pensionabile. Tale
licenziamento era stato adottato dalla società ai sensi dell'art. 33 del
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) per il
conseguimento, da parte di Guido A., di trentatre anni di versamenti
contributivi complessivi e per il raggiungimento del sessantatreesimo anno di
età, ad onta del fatto che il medesimo avesse chiesto di voler proseguire il
rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei sessantacinque anni, ai sensi
della legge n. 407/90 e del decreto legislativo n. 503/92 per l'accesso alla
pensione dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani). La Corte territoriale ha spiegato che era incontestato che all'epoca
del licenziamento il ricorrente non aveva ancora maturato i requisiti per
accedere al trattamento pensionistico, integrati solo a partire dal 1° ottobre
2005, e che doveva ritenersi inammissibile la previsione di una clausola
riguardante l'estinzione automatica del rapporto, quale quella dell'art. 33 del
CNLG che contemplava a tal fine il conseguimento di 33 anni di versamenti
contributivi ed il raggiungimento del 63° anno di età, poiché in contrasto con
le norme imperative di legge dettate in materia. La S.p.A. Il Messaggero ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per
vizi di motivazione e violazione di legge,
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21002 del 6 ottobre 2014, Pres. Macioce, Rel.
Berrino) ha rigettato il ricorso. La Corte ha ricordato di avere recentemente
affermato (Sez. Lav. n. 6537/2014) in un caso analogo la nullità dell'art. 33
del CCNL per il settore giornalistico, nella parte in cui
consente all'azienda di recedere liberamente dal rapporto, nei confronti di lavoratore che
abbia raggiunto i 60 anni di età e sia titolare di un'anzianità contributiva
previdenziale di 33 anni, non potendosi limitare il diritto del giornalista di
avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale diritto, di fonte legale,
alla continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento del 65° anno di
età. Si è, altresì, affermato che "la salvezza dell'ipotesi dell'esercizio
dell'opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere
che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per
vecchiaia, poiché solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha l'onere
di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro
un termine di decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua
decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità
contributiva massima utile ovvero per incrementare tale anzianità fino al
compimento dei sessantacinquesimo anno di età (Decreto Legge n. 791 del 1981,
articolo 6, conv., con Legge n. 54 del 1982; Legge 29 dicembre 1990, n. 407,
articolo 6; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 421, articolo 1, comma 2)".
Argomenti sistematici a conforto dell'interpretazione
qui accolta sono poi stati individuati nella considerazione che "soltanto il
diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi
dell'evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di
esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una
diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (legge 23 aprile
1981, n. 155, articolo 6). II diritto alla pensione di anzianità, invece, si
consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non
si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo
della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la
domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il
pensionamento". La disciplina della contrattazione collettiva nazionale di
categoria (articolo 33), e con essa il regolamento dell'INPGI - proprio perché
costituisce fonte regolatrice del rapporto inidonea a derogare alla regola
generale posta dalla legge e, segnatamente, dal decreto legge n. 791 del 1981,
articolo 6, convertito, con modificazioni, nella legge n. 534 del 1982, e Legge
a 407 del 1990, articolo 6, - non può' escludere la possibilità per il
giornalista di avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale
diritto, di fonte legale, alla continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento
del 65 anno di età.
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