Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

E' NULLA LA CLAUSOLA DI UN BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONE CHE RISERVI ALL'AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI NON ASSEGNARE IL POSTO AL VINCITORE - Condizione meramente potestativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 20735 del 1 ottobre 2014, Pres. Roselli, Rel. Maisano).

Osvaldo D. ha partecipato a un concorso indetto dall'Asar per un posto di direttore generale. Egli si è collocato al primo posto della graduatoria ma non è stato assunto, in quanto l'Asar si è avvalso di una clausola, contenuta nel bando di concorso, che riservava alla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio di non procedere ad alcuna nomina. Osvaldo D. ha chiesto al Tribunale di Teramo di condannare l'Asar al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte dell'Aquila ha quale ha ritenuto nulla la clausola di riserva contenuta nel bando e ha condannato l'Asar al risarcimento del danno. L'Azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte abruzzese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20735 del 1 ottobre 2014, Pres. Roselli, Rel. Maisano) ha rigettato il ricorso, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla duplice natura giuridica del bando di concorso, di provvedimento amministrativo e di atto negoziale che vincola nei confronti dei partecipanti al concorso. Considerata come provvedimento amministrativo - ha rilevato la Corte - deve escludersi che l'approvazione possa porsi in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando "lex specialis del concorso", negando addirittura l'interesse pubblico primario perseguito con l'apertura del procedimento e trasformando il concorso indetto per la copertura di determinati posti, fuori dalle speciali ipotesi legislative cui si è fatto cenno, in mera verifica di idoneità professionale di personale da assumere solo in relazione a fabbisogni futuri e incerti. Sotto il profilo della natura negoziale dell'atto con il quale la graduatoria è approvata - ha affermato la Corte - la clausola di riserva all'amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. (condizione meramente potestativa) siccome subordina l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima. Escluso che sia stato disposto l'annullamento di ufficio del provvedimento di approvazione della graduatoria (nessun profilo di illegittimità è stato dedotto dall'amministrazione ricorrente), non è consentito neppure ritenere che sia stato esercitato il potere di revoca, attribuito dalla legge per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (vedi ora la L. n. 241 del 1990, art. 2, quinquies).


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