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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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E' NULLA LA CLAUSOLA DI UN BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONE CHE RISERVI ALL'AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI NON ASSEGNARE IL POSTO AL VINCITORE - Condizione meramente potestativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 20735 del 1 ottobre 2014, Pres. Roselli, Rel. Maisano).
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Osvaldo
D. ha partecipato a un concorso indetto dall'Asar per un posto di direttore
generale. Egli si è collocato al primo posto della graduatoria ma non è stato
assunto, in quanto l'Asar si è avvalso di una clausola, contenuta nel bando di
concorso, che riservava alla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile
giudizio di non procedere ad alcuna nomina. Osvaldo D. ha chiesto al Tribunale
di Teramo di condannare l'Asar al risarcimento del danno. Il Tribunale ha
rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello,
dalla Corte dell'Aquila ha quale ha ritenuto nulla la clausola di riserva
contenuta nel bando e ha condannato l'Asar al risarcimento del danno. L'Azienda
ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte
abruzzese per vizi di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20735 del 1 ottobre 2014, Pres. Roselli, Rel.
Maisano) ha rigettato il ricorso, richiamando i principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità riguardo alla duplice natura giuridica del bando
di concorso, di provvedimento amministrativo e di atto negoziale che vincola
nei confronti dei partecipanti al concorso. Considerata come provvedimento
amministrativo - ha rilevato la Corte - deve escludersi che l'approvazione possa
porsi in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando "lex specialis del concorso", negando addirittura l'interesse pubblico primario
perseguito con l'apertura del procedimento e trasformando il concorso indetto
per la copertura di determinati posti, fuori dalle speciali ipotesi legislative
cui si è fatto cenno, in mera verifica di idoneità professionale di personale
da assumere solo in relazione a fabbisogni futuri e incerti. Sotto il profilo
della natura negoziale dell'atto con il quale la graduatoria è approvata - ha
affermato la Corte - la clausola di riserva all'amministrazione della facoltà
di non procedere all'assunzione va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355
c.c. (condizione meramente potestativa) siccome subordina l'obbligo di assunzione
alla mera volontà dell'amministrazione medesima. Escluso che sia stato disposto
l'annullamento di ufficio del provvedimento di approvazione della graduatoria
(nessun profilo di illegittimità è stato dedotto dall'amministrazione
ricorrente), non è consentito neppure ritenere che sia stato esercitato il
potere di revoca, attribuito dalla legge per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario (vedi ora la L. n. 241 del 1990,
art. 2, quinquies).
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