Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LO STATO ITALIANO HA GIURISDIZIONE SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PRODOTTI IN ITALIA DALLE FORZE ARMATE DEL TERZO REICH - Crimini contro l'umanità (Corte Costituzionale sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, Pres. e Red. Giuseppe Tesauro).

F.D. cittadino italiano, nel corso della seconda guerra mondiale fu catturato in Italia dalle truppe germaniche, nel giugno 1944, e deportato a Mathausen, ove fu ridotto in schiavitù e patì gravi sofferenze sino alla liberazione avvenuta nel giugno 1946. Egli ha chiesto al Tribunale di Firenze, nel gennaio 2013, la condanna della Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni prodottigli dalle truppe del Terzo Reich.

La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione dello Stato italiano invocando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in data 3.2.2012 secondo cui "il diritto consuetudinario internazionale continua a prevedere che a uno Stato sia riconosciuta l'immunità in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate ed altri organismi statali nel corso di un conflitto armato", anche allorquando lo si accusi di gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani.

La Repubblica Federale tedesca ha altresì invocato la legge 14.1.2013 n. 5 (adesione della Repubblica italiana alla convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni firmata a New York 2.12.2004) che all'art. 3 contiene l'espressa esclusione della giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso. Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 21.1.2014, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa recepita dal Governo italiano in materia di immunità degli Stati, con riferimento all'art. 24 della Costituzione italiana, principio supremo di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 (Pres. e Red. Giuseppe Tesauro) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14.1.2013 n. 5 e dell'art. 1 della L. 17.8.1957 n. 848 limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il Giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3.2.2012 che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

Fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale - ha affermato la Corte - vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti riconosciuto dall'art. 24 Cost., in breve il diritto al Giudice; a maggior ragione, poi, ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della persona; nella specie la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG nella parte in cui esclude la giurisdizione del Giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime dei crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime.


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