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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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DANNO PRESUNTO DA DEQUALIFICAZIONE - (Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro n. 1426 del 13 dicembre 2012, Pres e Rel. Pieri).
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Una
grave dequalificazione è produttiva anche di danno non patrimoniale in
conseguenza della lesione di un bene costituzionalmente protetto quale la
dignità del lavoratore. Tale danno è in re ipsa e si identifica con la
lesione. Non sfugge al Collegio che la giurisprudenza di legittimità - compresa
quella da ultimo formatasi dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2008 - ha
ribadito la necessità che del danno sia data la prova e che esso sia indicato
con specifiche deduzioni. Tali categorie sistematiche, tuttavia, nei limiti
della loro portata pratica, non tengono conto della esistenza di beni
tutelabili e protetti ex art. 41 Cost. e 2087 c.c. (quali quelle afferenti la
sfera della personalità morale del lavoratore) rispetto ai quali la
verificazione di un danno-conseguenza non è elemento costitutivo, poiché
l'ordinamento tutela in sé alcuni valori fondamentali della persona, quali la
dignità del lavoro, la libertà di espressione, la libertà di associazione ecc..
D'altro canto, quando è leso il bene salute (art. 32 Cost.) e si verifica una
perdita dell'integrità (c.d. danno biologico) il danneggiato non deve dedurre
alcuna prova delle concrete ricadute della lesione nella vita di relazione,
presumendosi che una certa diminuzione di capacità comporti una limitazione
alla vita personale e sociale. Egualmente, dunque, quando la lesione attenga ad
un interesse che sia costituzionalmente protetto indipendentemente dalle
ricadute che possa avere nella vita personale o di relazione, il danno si
identifica con la lesione medesima.
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