Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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DANNO PRESUNTO DA DEQUALIFICAZIONE - (Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro n. 1426 del 13 dicembre 2012, Pres e Rel. Pieri).

Una grave dequalificazione è produttiva anche di danno non patrimoniale in conseguenza della lesione di un bene costituzionalmente protetto quale la dignità del lavoratore. Tale danno è in re ipsa e si identifica con la lesione. Non sfugge al Collegio che la giurisprudenza di legittimità - compresa quella da ultimo formatasi dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2008 - ha ribadito la necessità che del danno sia data la prova e che esso sia indicato con specifiche deduzioni. Tali categorie sistematiche, tuttavia, nei limiti della loro portata pratica, non tengono conto della esistenza di beni tutelabili e protetti ex art. 41 Cost. e 2087 c.c. (quali quelle afferenti la sfera della personalità morale del lavoratore) rispetto ai quali la verificazione di un danno-conseguenza non è elemento costitutivo, poiché l'ordinamento tutela in sé alcuni valori fondamentali della persona, quali la dignità del lavoro, la libertà di espressione, la libertà di associazione ecc.. D'altro canto, quando è leso il bene salute (art. 32 Cost.) e si verifica una perdita dell'integrità (c.d. danno biologico) il danneggiato non deve dedurre alcuna prova delle concrete ricadute della lesione nella vita di relazione, presumendosi che una certa diminuzione di capacità comporti una limitazione alla vita personale e sociale. Egualmente, dunque, quando la lesione attenga ad un interesse che sia costituzionalmente protetto indipendentemente dalle ricadute che possa avere nella vita personale o di relazione, il danno si identifica con la lesione medesima.


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