Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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CRITICA DELL'OPERA INTELLETTUALE - (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19178 dell'11 settembre 2014, Pres. Amatucci, Rel. Spirito).

La critica negativa dell'opera altrui non è di per sé offensiva quando sia socialmente rilevante, siccome non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto all'opera intellettuale che abbia la diffusione e l'interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa la qualità ed il rilievo letterario dell'opera intellettuale e del suo stesso autore. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Rimanendo, tuttavia, punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce appunto "gratuite", nel senso di non essere necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.


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