Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

DIRITTO DI CRONACA - (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19746 del 19 settembre 2014, Pres. Salmè, Rel. Vivaldi).

La responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce  fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa).

Ne deriva che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosomiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (Cass. 18.4.2013 n. 9458).

Sotto altro profilo, poi, la pubblicazione sulla stampa dell'iscrizione della denuncia nel registro delle notizie di reato non può considerarsi ex se lesiva della reputazione dell'indagato, posto che la tutela penale accordata dall'art. 684 c.p., non attiene alla sfera di riservatezza dell'indagato o dell'imputato, ma alla protezione delle esigenze di giustizia inerenti al processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova. 


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