Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE ANNULLATE PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE, IN CASO DI PARTICOLARE GRAVITA' DELLA PATOLOGIA - In base all'art. 428 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 22836 del 28 ottobre 2014, Pres. Roselli, Rel. Lorito).

Marco B., dipendente della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. ha prelevato dal suo conto corrente, nel marzo 97, la somma di lire 25 milioni allo scoperto senza la prevista autorizzazione del responsabile dell'ufficio. La direzione, accertata l'operazione, ha invitato il dipendente a ripianare il debito e a dimettersi. Questi ha provveduto a quanto richiestogli ed ha presentato le dimissioni. Successivamente Marco B. si è rivolto al Tribunale di Teramo chiedendo l'annullamento delle dimissioni in base all'art. 428 cod. civ. secondo cui possono essere annullati gli atti compiuti da una persona che, sebbene non interdetta, provi di essere stata, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti. Egli ha affermato che all'epoca della firma delle dimissioni si trovava in uno stato di grave prostrazione psico-fisica per disturbi ansioso-depressivi, ascrivibili anche all'ambiente di lavoro in cui aveva operato. Il Giudice, dopo aver sentito alcuni testimoni ed eseguito accertamenti medico legale, ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dalla Corte di L'Aquila, che ha motivato la sua decisione rilevando che dall'attività istruttoria era emersa l'insussistenza di una particolare gravità della patologia da cui era affetto il ricorrente che fosse tale da escludere, anche temporaneamente, la sua capacità di intendere e di volere. La Corte ha rimarcato poi, che le dimissioni rassegnate da Marco B., non potevano ritenersi integrare in sé, un comportamento assolutamente irrazionale, tale da costituire prova sufficiente del proprio stato di incapacità naturale, essendo state logicamente motivate da un non corretto comportamento professionale in precedenza assunto e dalla esigenza di evitare le conseguenze, anche di natura penale, da esso derivanti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22836 del 28 ottobre 2014, Pres. Roselli, Rel. Lorito) ha rigettato il ricorso. La decisione impugnata - ha osservato la Corte - appare sorretta da un iter logico del tutto congruo e conforme ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "perché l'incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una serie valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere. La valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata". Nello specifico - ha osservato la Cassazione - così come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha accertato, alla stregua degli espletati accertamenti medico-legali, che Marco B. era affetto da una sindrome ansioso-depressiva non di tale gravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazione dell'atto, al momento in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni.


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