Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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NELLA CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE E' COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO DOVE RISIEDE IL DIFFAMATO - Soggetto più debole (Cassazione Sezione Lavoro n. 21424 del 10 ottobre 2014, Pres. Amatucci, Rel. Sestini).

Nei giudizi civili promossi per il risarcimento dei danni per lesione della reputazione recate da mezzi di comunicazione di massa - stampa o radiotelevisione - è competente per territorio anche il giudice del luogo ove ha residenza il soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.


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