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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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NELLA CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE E' COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO DOVE RISIEDE IL DIFFAMATO - Soggetto più debole (Cassazione Sezione Lavoro n. 21424 del 10 ottobre 2014, Pres. Amatucci, Rel. Sestini).
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Nei giudizi civili promossi per il risarcimento dei
danni per lesione della reputazione recate da mezzi di comunicazione di massa -
stampa o radiotelevisione - è competente per territorio anche il giudice del
luogo ove ha residenza il soggetto danneggiato. Tale individuazione - che
corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione
della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio"
della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della
precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla
concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come
danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in
modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il
soggetto più debole.
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