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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE, ANCHE SE NON GLI SPETTI LA RELATIVA QUALIFICA - In base all'art. 2103 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 23940 del 10 novembre 2014, Pres. Roselli, Rel. Piergiovanni Patti).
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Il diritto al trattamento economico corrispondente
alle mansioni superiori esercitate è garantito dall'art. 2103 c.c. in modo
autonomo dal conseguimento della qualifica superiore e deve quindi essere
riconosciuto per tutto il periodo in cui sia stato accertato un siffatto
esercizio, anche se, per il ricorso della condizione ostativa prevista dal
medesimo art. 2103 c.c., non possa essere attribuita all'interessato la
qualifica anzidetta. Deve applicarsi il principio della corrispondenza fra
mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla
retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate,
indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica (Cass.
17 aprile 2012, n. 6001), in riferimento specifico al suo risvolto
contributivo.
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