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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO DEVE ESSERE DISPOSTA IN CASO DI INSUFFICIENZA DI PROVE DEL FATTO ATTRIBUITOGLI - In base alla legge Fornero (Cassazione Sezione Lavoro n. 23669 del 6 novembre 2014, Pres. Macioce, Rel. Arienzo).
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Il direttore della filiale di una banca è stato
sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere incaricato
abitualmente gli impiegati di fare la spesa per lui durante l'orario di lavoro
ed in particolare di acquistare il pesce in un Comune vicino. Le sue
giustificazioni non sono state accolte, onde egli è stato licenziato il 31
luglio 2012. Nel procedimento che ne è seguito, svoltosi con il c.d. "rito
Fornero" davanti al Tribunale di Venezia, il licenziamento è stato ritenuto
legittimo sia nella prima fase che in quella di opposizione. Il direttore ha
proposto reclamo davanti alla Corte di Venezia che ha accolto il ricorso,
ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'azienda al
risarcimento del danno. La Banca ha proposto ricorso per cassazione censurando
la decisione della Corte veneziana per omesso esame di fatti decisivi e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23669 del 6 novembre
2014, Pres. Macioce, Rel. Arienzo) ha rigettato il ricorso rilevando che la
motivazione addotta dalla Corte d'Appello si fondava sulla affermazione della
sostanziale insussistenza della condotta ascritta al direttore, stante la
ritenuta insufficienza delle prove acquisite a dimostrare la sussistenza della
condotta abituale. In proposito - ha osservato la Cassazione - la Corte
veneziana ha rilevato che le deposizioni rese non rivestivano valore decisivo
ai fini della prova dell'abitualità della condotta, essendo in parte
contraddittorie ed in parte riferite a periodi limitati che non consentivano di
ritenere la conoscenza diretta da parte di ciascun testimone escusso, della
circostanza di fatto, non confortate da prove documentali (quali tabulati delle
telefonate con le quali, in alcune occasioni, sarebbero stati conferiti
incarichi ai dipendenti per finalità esulanti del tutto da quelli di
adempimento dell'attività lavorativa).
Il nuovo articolo 18 - ha osservato la Corte - ha
tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta
causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra
l'esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione
trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del
fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si
risolve e si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso
fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali,
con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui
esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza
che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni
valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto
alla gravità del comportamento addebitato.
Deve, invero, osservarsi - ha affermato la Corte -
che il quarto comma dell'art. 18 della L. 300/70 accomuna le ipotesi di giusta
causa e giustificato motivo, escludendone gli estremi per insussistenza del
fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con
una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi,
ovvero dei codici disciplinari applicabili, e che il quinto comma prevede,
nelle altre ipotesi in cui venga accertato che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di dodici e un massimo
di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti
occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo. Il
legislatore della riforma introduce, nella sostanza - ha rilevato la Corte -
due distinti regimi di tutela per ipotesi di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo. Il primo regime, come
già detto, viene in considerazione nelle sole tassative ipotesi in cui il
giudice accerti che il fatto (che ha dato causa al licenziamento) non sussiste,
ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte punibili con
una sanzione conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto
collettivo applicato, ovvero dei codici disciplinari applicabili alla
fattispecie in esame. Nelle suddette ipotesi continua ad applicarsi la tutela
reintegratoria, unitamente a quella risarcitoria, con detraibilità dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum.
Il secondo regime, disciplinato dal nuovo comma 5 dell'art. 18 Stat. Lav., si
applica nelle "altre ipotesi" in cui emerge in giudizio che non vi sono gli
estremi integranti la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo, con
esclusione delle ipotesi di licenziamento adottato in violazione delle regole
procedurali previste dall'art. 7 L. 300/70. In tale secondo caso - nel quale
rientra anche la violazione del requisito della tempestività, che viene
considerata elemento costitutivo del diritto di recesso, a differenza del requisito
della immediatezza della contestazione, che rientra tra le regole procedurali -
è applicabile la sola tutela risarcitoria. Un terzo regime, per il quale vige
anche la sola tutela risarcitoria - ha affermato la Corte - viene, poi, in
considerazione nell'ipotesi di violazione delle regole procedurali previste
dall'art. 7 L. 300/70. Non v'è dubbio che, alla stregua della disciplina
richiamata, l'ipotesi in questione sia stata correttamente inquadrata nelle
fattispecie contemplate nel primo regime, per cui anche l'ultima censura va
disattesa.
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