|
Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
|
LA CONTUMACIA E' UN COMPORTAMENTO NEUTRALE - Non ha valenza confessoria (Cassazione Sezione Lavoro n. 24885 del 21 novembre 2014, Pres. Roselli, Rel. Lorito).
|
La contumacia integra un comportamento neutrale cui non
può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei
fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa. Che
siffatto orientamento sia fermo nella giurisprudenza di questa Corte, è poi
attestato da Cass. S.U. 23 gennaio 2002 n. 761 secondo cui ai fini della
tempestività della contestazione, non rileva la tardività della costituzione in
giudizio, ponendosi un problema di preclusioni alla contestabilità solo sul
presupposto (non configurabile nel solo fatto della contumacia) della rilevanza
di un originario atteggiamento di non contestazione. Ragioni di completezza
espositiva, inducono, poi, a rimarcare come la concezione neutrale della
contumacia risulti definitivamente suffragata dalla nuova formulazione dell'art.
115 c.p.c. (sostituito dall'art. 45 c. 14 L. 18/6/09 n. 69 in vigore dal 4/7/96
ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), che consente
al giudicante di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla
parte costituita". Orbene, a siffatti
principi non si è attenuta la Corte di merito, laddove ha affermato che la
tardiva costituzione della parte convenuta ha comportato la violazione
dell'onere di specifica contestazione da formulare nel termine sancito
dall'art. 416 c.p.c. con conseguente effetto vincolante per il giudicante, il
quale avrebbe dovuto valutare la fattispecie alla stregua della non
contestabilità delle deduzioni di parte ricorrente. Diversamente, risulta dalla
memoria difensiva riportata dagli odierni ricorrenti in osservanza del
principio di autosufficienza, che l'azienda convenuta, dichiarata contumace,
costituendosi tardivamente abbia contestato in toto le circostanze poste a
fondamento del ricorso (riconducibili all'intimato licenziamento), ciò
rientrando nelle attribuzioni ad essa concesse.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|