Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA CONTUMACIA E' UN COMPORTAMENTO NEUTRALE - Non ha valenza confessoria (Cassazione Sezione Lavoro n. 24885 del 21 novembre 2014, Pres. Roselli, Rel. Lorito).

La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa. Che siffatto orientamento sia fermo nella giurisprudenza di questa Corte, è poi attestato da Cass. S.U. 23 gennaio 2002 n. 761 secondo cui ai fini della tempestività della contestazione, non rileva la tardività della costituzione in giudizio, ponendosi un problema di preclusioni alla contestabilità solo sul presupposto (non configurabile nel solo fatto della contumacia) della rilevanza di un originario atteggiamento di non contestazione. Ragioni di completezza espositiva, inducono, poi, a rimarcare come la concezione neutrale della contumacia risulti definitivamente suffragata dalla nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. (sostituito dall'art. 45 c. 14 L. 18/6/09 n. 69 in vigore dal 4/7/96 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), che consente al giudicante di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Orbene, a siffatti principi non si è attenuta la Corte di merito, laddove ha affermato che la tardiva costituzione della parte convenuta ha comportato la violazione dell'onere di specifica contestazione da formulare nel termine sancito dall'art. 416 c.p.c. con conseguente effetto vincolante per il giudicante, il quale avrebbe dovuto valutare la fattispecie alla stregua della non contestabilità delle deduzioni di parte ricorrente. Diversamente, risulta dalla memoria difensiva riportata dagli odierni ricorrenti in osservanza del principio di autosufficienza, che l'azienda convenuta, dichiarata contumace, costituendosi tardivamente abbia contestato in toto le circostanze poste a fondamento del ricorso (riconducibili all'intimato licenziamento), ciò rientrando nelle attribuzioni ad essa concesse.


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