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Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024
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IL CONTENUTO DELLE INTERCETTAZIONI PUO' ESSERE PUBBLICATO SE E' FUNZIONALE ALL'INFORMAZIONE SUL PROCESSO PENALE - Anche se concerne terzi estranei al giudizio (Cassazione Sezione Terza Civile n. 21404 del 10 ottobre 2014, Pres. Amatucci, Rel. Frasca).
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Con riferimento alla cronaca giudiziaria, la
pubblicazione a mezzo stampa o di altri mezzi di comunicazione di notizie
potenzialmente lesive dell'onore, della reputazione, della riservatezza e di
interessi primari di terzi estranei al processo penale al momento della
pubblicazione, in quanto non rivestenti la qualifica di imputato o di vittima
del reato, ed emergenti da conversazioni telefoniche intercettate fra un terzo
e un indagato, riportate nel contenuto di un'ordinanza di custodia cautelare
(e, dunque, non più coperte da segreto nel processo penale), dev'essere
ritenuta - ferma la valutazione della sua liceità sotto gli altri profili
caratterizzanti il corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria in
concreto, cioè quanto alle modalità (c.d. continenza) - di interesse pubblico
(e, quindi, assistita da c.d. pertinenza), qualora la notizia venga pubblicata
come parte di un'informazione sulla vicenda penale riguardante l'indagato (divenuto
imputato per effetto della disposta custodia cautelare) e concerna un oggetto
che, in aggiunta alla sua eventuale valenza probatoria, supposta, a torto o a
ragione, dall'autorità penale in sede di emissione del provvedimento, presenti
similarità rispetto all'oggetto del processo penale, cioè riguardi circostanze
della stessa indole rispetto alla vicenda che ne è oggetto. Non deve, invece,
essere ritenuta di interesse pubblico, qualora, pur pubblicata come parte di
quell'informazione, concerna un oggetto del tutto privo di similarità in tal
senso e dunque come tale del tutto irrilevante ed eccentrico ai fini della
cronaca giudiziaria, cioè della conoscenza da parte dell'opinione pubblica di
quello che è accaduto nel processo penale in relazione a ciò che di esso è
oggetto ed eventualmente di ciò che potrebbe ulteriormente accadere sul piano
penale in relazione ad un oggetto similare. In pratica, quando si dà notizia
del contenuto di intercettazioni divenute pubbliche in un processo penale e
riguardanti terzi estranei occorre distinguere, agli effetti del requisito
della pertinenza dell'informazione, ciò che per il suo oggetto risulta
similare, in quanto è della stessa indole dell'oggetto della pretesa punitiva
esercitata, da ciò che, pur esistente nel contenuto dell'intercettazione, si
presenta come del tutto eccentrico e privo di quella connotazione di similarità
e di identità di indole e perciò privo di rilevanza per l'interesse pubblico
all'informazione su processo, ancorché per scelta - allo stato non illegittima
- dall'autorità giudiziaria penale risulti dalla riproduzione
dell'intercettazione e, quindi, sia divenuto "fatto" processuale penale, a
prescindere dalla sua effettività rilevanza secondo la disciplina processuale
penale. La cronaca giudiziaria, nel primo caso, è assistita dal requisito della
pertinenza, in quanto la conoscenza da parte dell'opinione pubblica del
contenuto della intercettazione coinvolgente il terzo estraneo appare, in
ragione della similarità e identità di indole del fatto che ne è oggetto
rispetto all'oggetto del processo penale, del tutto funzionale alla oggettiva
conoscenza di quest'ultimo e ciò non per
il solo rilievo che assume il fatto stesso dell'inserimento in un atto del
processo penale, ma perché la conoscenza del contenuto della intercettazione,
pur coinvolgente il terzo, in quanto assicurata dall'esercizio del diritto di
cronaca giudiziaria che lo riferisca, appare funzionale alla percezione della
esatta dimensione della vicenda penale ed inoltre anche all'assicurazione
(essenziale in democrazia) del controllo della pubblica opinione sul
comportamento seguito dalla stessa autorità penale quanto a detto fatto
similare, rispetto e quello oggetto della vicenda processuale.
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