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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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AL DIRITTO DI DIFESA DEVE RICONOSCERSI PREVALENZA RISPETTO ALLE EVENTUALI ESIGENZE DI RISERVATEZZA DEL DATORE DI LAVORO - Consentita la produzione di documenti aziendali in giudizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 25682 del 4 dicembre 2014, Pres. Roselli, Rel. Manna).
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Il
lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali
riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai
doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; infatti , da un lato la corretta
applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una
vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall'altro, in ogni
caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali
esigenze di riservatezza dell'azienda. In proposito si tenga presente, ad
esempio, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24
Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte
in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni
difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p., alcune delle quali possono esercitarsi
anche prima dell'eventuale instaurazione d'un procedimento penale (cfr. art. 391
nonies c.p.p.), oppure ai poteri processuali della persona offesa, che - ancora
prima di costituirsi, se del caso, parte civile - ha il diritto, nei termini di
cui agli artt. 408 e ss. c.p.p., di essere informata dell'eventuale richiesta
di archiviazione, di proporvi opposizione e, se del caso, di ricorrere per
cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso de plano, senza previa fissazione
dell'udienza camerale. A maggior ragione ciò deve valere riguardo a documenti
prodotti nel corso d'un giudizio civile, avendo l'attore il diritto di
suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione
di documenti. A tal fine può rilevarsene insufficiente la mera indicazione
all'A.G. affinché ne disponga l'esibizione, vuoi perché nel frattempo essi
potrebbero essere distrutti od occultati, vuoi per i noti limiti
giurisprudenziali all'ordine di esibizione di documenti, subordinato alle
molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94
disp. att. c.p.c.
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