Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

AL DIRITTO DI DIFESA DEVE RICONOSCERSI PREVALENZA RISPETTO ALLE EVENTUALI ESIGENZE DI RISERVATEZZA DEL DATORE DI LAVORO - Consentita la produzione di documenti aziendali in giudizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 25682 del 4 dicembre 2014, Pres. Roselli, Rel. Manna).

Il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; infatti , da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall'altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda. In proposito si tenga presente, ad esempio, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p., alcune delle quali possono esercitarsi anche prima dell'eventuale instaurazione d'un procedimento penale (cfr. art. 391 nonies c.p.p.), oppure ai poteri processuali della persona offesa, che - ancora prima di costituirsi, se del caso, parte civile - ha il diritto, nei termini di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p., di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione, di proporvi opposizione e, se del caso, di ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale. A maggior ragione ciò deve valere riguardo a documenti prodotti nel corso d'un giudizio civile, avendo l'attore il diritto di suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione di documenti. A tal fine può rilevarsene insufficiente la mera indicazione all'A.G. affinché ne disponga l'esibizione, vuoi perché nel frattempo essi potrebbero essere distrutti od occultati, vuoi per i noti limiti giurisprudenziali all'ordine di esibizione di documenti, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.


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