Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE DICHIARAZIONI SCRITTE RILASCIATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA COLLEGHI DEL DIPENDENTE LICENZIATO NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME PROVA DELLA SUA RESPONSABILITA' - Se non vengono confermate davanti al giudice (Cassazione Sezione Lavoro n. 26113 dell'11 dicembre 2014, Pres. Stile, Rel. De Renzis).

Gino M. dipendente del Ministero dell'Università e Ricerca è stato licenziato con l'addebito di gravi infrazioni disciplinari. Nel giudizio che ne è seguito davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione ha addotto a prova della fondatezza degli addebiti, le dichiarazioni scritte rilasciate su di lui da alcuni dipendenti, senza però chiedere l'escussione dei medesimi testi. Il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento proposta dal lavoratore. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Venezia che ha negato giudiziaria rilevanza alle dichiarazioni dei dipendenti, non confermate davanti al Giudice. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26113 dell'11 dicembre 2014 Pres. Stile, Rel. De Renzis) ha rigettato il ricorso. La Corte di Venezia - ha osservato la Cassazione - ha correttamente ritenuto che l'Amministrazione sia venuta meno all'onere probatorio essendosi limitata a depositare dichiarazioni scritte di alcuni dipendenti, senza sottoporle al vaglio giudiziale ai fini della loro conferma.


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