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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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IL GIORNALISTA INTERVISTATORE NON PUO' ESSERE PUNITO PER DIFFAMAZIONE SE RIPORTA CORRETTAMENTE LE AFFERMAZIONI DELL'INTERVISTATO - Su temi di interesse generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 23168 del 31 ottobre 2014, Pres. Amatucci, Rel. Sestini).
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La divulgazione di una notizia lesiva della
reputazione può essere considerata lecita e come tale rientrante nel diritto di
cronaca quando: 1) i fatti esposti sono veri, 2) vi è un interesse pubblico
alla conoscenza del fatto, 3) vi sia correttezza formale dell'esposizione che
non travalichi lo scopo informativo. In relazione alla specifica ipotesi di
espressioni diffamatorie contenute in un'intervista, si è precisato che, "ove il giornalista si sia limitato a
riportare senza modifiche o commenti le parole effettivamente dette
dall'intervistato, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di
cronaca sono: a) la verità ... del fatto che l'intervistato abbia effettivamente
formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le
espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essendo vere le
affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre,
idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante
accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente
scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista
venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel
lettore o nell'ascoltatore una (in tutto o in - rilevante- parte) falsa
rappresentazione della realtà dalla medesima emergente; b) sussistenza, in
relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad
altri caratteri dell'intervista, di indiscutibili profili di interesse pubblico
all'informazione".
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