Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL GIORNALISTA INTERVISTATORE NON PUO' ESSERE PUNITO PER DIFFAMAZIONE SE RIPORTA CORRETTAMENTE LE AFFERMAZIONI DELL'INTERVISTATO - Su temi di interesse generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 23168 del 31 ottobre 2014, Pres. Amatucci, Rel. Sestini).

La divulgazione di una notizia lesiva della reputazione può essere considerata lecita e come tale rientrante nel diritto di cronaca quando: 1) i fatti esposti sono veri, 2) vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto, 3) vi sia correttezza formale dell'esposizione che non travalichi lo scopo informativo. In relazione alla specifica ipotesi di espressioni diffamatorie contenute in un'intervista, si è precisato che, "ove il giornalista si sia limitato a riportare senza modifiche o commenti le parole effettivamente dette dall'intervistato, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca sono: a) la verità ... del fatto che l'intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore o nell'ascoltatore una (in tutto o in - rilevante- parte) falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente; b) sussistenza, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri dell'intervista, di indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione".


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