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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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IL GIUDICE DEL LAVORO PUO' SANARE CARENZE NELLE ISTANZE ISTRUTTORIE - In base all'art. 421 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 66 dell'8 gennaio 2015, Pres. Roselli, Rel. Manna).
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Per
costante giurisprudenza della Suprema Corte la mancata ammissione della prova
può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine
all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
La
più recente giurisprudenza di legittimità (che merita di essere condivisa)
afferma che nel rito del lavoro l'art. 421 co. 1° c.p.c. consente al giudice di
sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniale mediante
assegnazione d'un termine perentorio non soltanto per integrale quanto alle
generalità dei testi (e non è questo il caso), ma anche in ordine ai fatti su
cui i testi devono essere interrogati.
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