Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL GIUDICE DEL LAVORO PUO' SANARE CARENZE NELLE ISTANZE ISTRUTTORIE - In base all'art. 421 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 66 dell'8 gennaio 2015, Pres. Roselli, Rel. Manna).

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte la mancata ammissione della prova può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere.

La più recente giurisprudenza di legittimità (che merita di essere condivisa) afferma che nel rito del lavoro l'art. 421 co. 1° c.p.c. consente al giudice di sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniale mediante assegnazione d'un termine perentorio non soltanto per integrale quanto alle generalità dei testi (e non è questo il caso), ma anche in ordine ai fatti su cui i testi devono essere interrogati. 


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