Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO IL DIVIETO DI "NOVA" IN APPELLO E' ESTESO ALLE CONTESTAZIONI NUOVE - In conformità con l'art. 416 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 26308 del 15 dicembre 2014, Pres. Vidiri, Rel. Patti).

Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.


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