Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ANCHE IN GRADO DI RINVIO, IL GIUDICE PUO' ESERCITARE I SUOI POTERI ISTRUTTORI UFFICIOSI - Disponendo una consulenza tecnica (Cassazione Sezioe Lavoro n. 26730 del 18 dicembre 2014, Pres. Vidiri, Rel. Ghinoy).

Per costante giurisprudenza quello di rinvio è un giudizio a carattere "chiuso", tendente a una nuova decisione (nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato di istruzione, senza possibilità di svolgere nuove attività probatorie od assertive. Vi sono tuttavia deroghe a tale principio, costituite dal caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria od assertiva, strettamente dipendente dalle statuizioni della Suprema Corte. Ciò avviene, ad esempio, in ipotesi di avvenuta applicazione di ius superveniens, o quando si debbano accertare fatti non ancora conosciuti la cui giuridica rilevanza derivi, appunto, dalla sentenza di cassazione o, ancora, quando in sede di rinvio siano da deliberarsi questioni ritenute assorbite dalla sentenza cassata oppure quando la pronuncia rescindente abbia diversamente definito il rapporto dedotto in giudizio. Il carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio concerne poi l'attività delle parti e non i poteri officiosi del giudice, sicché, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, egli può - se del caso - anche disporre una consulenza tecnica o rinnovare quella già espletata nei precedenti gradi del giudizio di merito, nonché esercitare i poteri istruttori ex art. 437 c.p.c. limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione.


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