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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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ANCHE IN GRADO DI RINVIO, IL GIUDICE PUO' ESERCITARE I SUOI POTERI ISTRUTTORI UFFICIOSI - Disponendo una consulenza tecnica (Cassazione Sezioe Lavoro n. 26730 del 18 dicembre 2014, Pres. Vidiri, Rel. Ghinoy).
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Per
costante giurisprudenza quello di rinvio è un giudizio a carattere "chiuso",
tendente a una nuova decisione (nell'ambito fissato dalla sentenza di
legittimità) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono
obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo
stato di istruzione, senza possibilità di svolgere nuove attività probatorie od
assertive. Vi sono tuttavia deroghe a tale principio, costituite dal caso in
cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una
modificazione della materia del contendere, rendano necessaria un'ulteriore
attività probatoria od assertiva, strettamente dipendente dalle statuizioni
della Suprema Corte. Ciò avviene, ad esempio, in ipotesi di avvenuta
applicazione di ius superveniens, o
quando si debbano accertare fatti non ancora conosciuti la cui giuridica
rilevanza derivi, appunto, dalla sentenza di cassazione o, ancora, quando in
sede di rinvio siano da deliberarsi questioni ritenute assorbite dalla sentenza
cassata oppure quando la pronuncia rescindente abbia diversamente definito il
rapporto dedotto in giudizio. Il carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio
concerne poi l'attività delle parti e non i poteri officiosi del giudice,
sicché, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di
annullamento, egli può - se del caso - anche disporre una consulenza tecnica o
rinnovare quella già espletata nei precedenti gradi del giudizio di merito,
nonché esercitare i poteri istruttori ex art. 437 c.p.c. limitatamente ai fatti
già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente nella
fase processuale antecedente al giudizio di cassazione.
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