Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROPOSTA DAL PROCURATORE CONTABILE NON SI IDENTIFICA CON QUELLA CHE UN'AMMINISTRAZIONE PUO' AUTONOMAMENTE PROMUOVERE - Nei confronti di propri dipendenti (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 26659 del 18 dicembre 2014, Pres. Rovelli, Rel. Ambrosio).

Costituisce ius receptum che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale. L'eventuale interferenza, che può determinarsi tra tali giudizi, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione. In particolare l'azione proposta dal Procuratore contabile non si identifica con quella che l'amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti dei propri funzionari (e/o di quelli dell'ente esterno) autori del danno per farne valere la responsabilità (anche solidale), posto che - come osservato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 104/1989 e n. 1/2007), correlativamente evidenziando le notevoli differenze tra il giudizio contabile e quello in cui le singole amministrazioni ritengono di far valere l'interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue - il Procuratore Generale della Corte di Conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi: rappresentando l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati. Il principio dell'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni - quella civile (o penale) e quella contabile - e l'operare di meccanismi di procedibilità attinenti al merito trova, del resto, puntuale conferma nel disposto dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (a tenore del quale "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 ... è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale ..."), nonché nell'art. 17, comma 30 ter della legge n. 103 del 2009, che ha ribadito, rendendola di carattere generale, la regola per cui "Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie  direttamente sanzionate dalla legge"; a prescindere, dunque, dalla possibilità delle amministrazioni interessate di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità.


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