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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROPOSTA DAL PROCURATORE CONTABILE NON SI IDENTIFICA CON QUELLA CHE UN'AMMINISTRAZIONE PUO' AUTONOMAMENTE PROMUOVERE - Nei confronti di propri dipendenti (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 26659 del 18 dicembre 2014, Pres. Rovelli, Rel. Ambrosio).
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Costituisce
ius receptum che giurisdizione penale
e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo
fatto materiale. L'eventuale interferenza, che può determinarsi tra tali
giudizi, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di
responsabilità davanti alla Corte dei conti (nonché di eventuale osservanza del
principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione. In
particolare l'azione proposta dal Procuratore contabile non si identifica con
quella che l'amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti dei
propri funzionari (e/o di quelli dell'ente esterno) autori del danno per farne
valere la responsabilità (anche solidale), posto che - come osservato dalla
Corte Costituzionale (sentenze n. 104/1989 e n. 1/2007), correlativamente
evidenziando le notevoli differenze tra il giudizio contabile e quello in cui
le singole amministrazioni ritengono di far valere l'interesse particolare e
concreto in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue - il
Procuratore Generale della Corte di Conti, nella promozione dei giudizi, agisce
nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione
dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi: rappresentando
l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti,
delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente
riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali
ed indifferenziati. Il principio dell'autonomia e non coincidenza delle due
giurisdizioni - quella civile (o penale) e quella contabile - e l'operare di
meccanismi di procedibilità attinenti al merito trova, del resto, puntuale
conferma nel disposto dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (a tenore del
quale "La sentenza irrevocabile di
condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 ... è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per
danno erariale ..."), nonché nell'art. 17, comma 30 ter della legge n. 103
del 2009, che ha ribadito, rendendola di carattere generale, la regola per cui
"Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le
fattispecie direttamente sanzionate
dalla legge"; a prescindere, dunque, dalla possibilità delle
amministrazioni interessate di promuovere l'ordinaria azione civilistica di
responsabilità.
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