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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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LE CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEVONO ESSERE DECISE DAL GIUDICE ORDINARIO - Che potrà disapplicare atti amministrativi illegittimi (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 26660 del 18 dicembre 2014, Pres. Rovelli, Rel. Curzio).
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L'art.
63 del d.lgs. 165 del 2001, di cui si assume la violazione, dispone che sono
devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo, fra le quali rientrano sicuramente le
amministrazioni provinciali. La seconda parte del primo comma precisa che
queste controversie sono soggette alla giurisdizione dell'AGO "ancorché vengano in questioni atti
amministrativi presupposti". Quando il giudice ritiene che siano rilevanti
ai fini della decisione li disapplica, se illegittimi. L'ultima parte del comma
precisa anche che l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del
processo.
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