Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEVONO ESSERE DECISE DAL GIUDICE ORDINARIO - Che potrà disapplicare atti amministrativi illegittimi (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 26660 del 18 dicembre 2014, Pres. Rovelli, Rel. Curzio).

L'art. 63 del d.lgs. 165 del 2001, di cui si assume la violazione, dispone che sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fra le quali rientrano sicuramente le amministrazioni provinciali. La seconda parte del primo comma precisa che queste controversie sono soggette alla giurisdizione dell'AGO "ancorché vengano in questioni atti amministrativi presupposti". Quando il giudice ritiene che siano rilevanti ai fini della decisione li disapplica, se illegittimi. L'ultima parte del comma precisa anche che l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it