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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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POSSIBILE OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE - Art. 684 c.p. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 838 del 20 gennaio 2015, Pres. Petti, Rel. Sestini).
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Va innanzitutto affermata la possibilità di fondare una
pretesa risarcitoria sul reato di pubblicazione arbitraria di atti di un
procedimento penale previsto all'art. 684 c.p. (che sanziona "chiunque pubblica, in tutto o in parte,
anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento
penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione"), a prescindere
dal fatto che vi concorra o meno la diffamazione (cfr., al riguardo, Cass. Pen.
n. 17051/2013 che chiaramente evidenzia 1'autonomia della tutela fondata sulla
violazione delle norme concernenti il segreto su atti processuali rispetto a
quella correlata alla diffamazione).
Va poi ribadito che quello previsto dall'art. 684 c.p.
"costituisce, pacificamente, reato
plurioffensivo ... in quanto diretto a tutelare nella fase istruttoria, la
dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti,
partecipano al processo" (Cass. n. 17602/2013), oltreché a garantire
1'"interesse dello Stato al retto
funzionamento dell'attività giudiziaria" (Cass. Pen. n. 42269/2004;
cfr. Cass. Pen. n. 17051/2013).
Deve inoltre rilevarsi che le disposizioni dell'art. 114
c.p.p. - che delimitano l'ambito del divieto di pubblicazione e che valgono ad
integrare il precetto della norma penale (Cass. Pen. n. 10948/1995) - disegnano
un sistema che stabilisce - al primo comma - il divieto assoluto di
pubblicazione "anche parziale o per
riassunto ... degli atti coperti dal segreto istruttorio o anche solo del loro
contenuto" e che -ai commi secondo e terzo- estende il divieto di
pubblicazione, "anche parziale", agli atti non più coperti dal
segreto ma relativi ad un procedimento ancora in corso, pur facendo salva -al
settimo comma- la possibilità della "pubblicazione
del contenuto di atti non coperti dal segreto".
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