Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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IL DANNO NON PATRIMONIALE DA DIFFAMAZIONE PUO' ESSERE ACCERTATO IN VIA PRESUNTIVA - Con riferimento alla "notoria sofferenza" causata (Cassazione Sezione Terza Civile n. 27535 del 30 dicembre 2014, Pres. Petti, Rel. Sestini).

In materia di diffamazione anche il danno non patrimoniale costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e sanato. L'accertamento di tale danno può ritenersi adeguatamente motivato, in via presuntiva, con riferimento alle "notorie sofferenze" di un soggetto di cui sia stata fornita "un'immagine biasimevole sotto il profilo etico" e che sia stato additato come "una persona sulla cui condotta professionale si stia indagando".


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