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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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IL DANNO NON PATRIMONIALE DA DIFFAMAZIONE PUO' ESSERE ACCERTATO IN VIA PRESUNTIVA - Con riferimento alla "notoria sofferenza" causata (Cassazione Sezione Terza Civile n. 27535 del 30 dicembre 2014, Pres. Petti, Rel. Sestini).
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In
materia di diffamazione anche il danno non patrimoniale costituisce danno
conseguenza che deve essere allegato e sanato. L'accertamento di tale danno può
ritenersi adeguatamente motivato, in via presuntiva, con riferimento alle "notorie sofferenze" di un soggetto di
cui sia stata fornita "un'immagine
biasimevole sotto il profilo etico" e che sia stato additato come "una persona sulla cui condotta professionale
si stia indagando".
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