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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA PROROGA DEI TERMINI CHE SCADONO NELLA GIORNATA DI SABATO NON SI APPLICA A QUELLI CHE SI COMPUTANO A RITROSO - In base all'art. 155 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1829 del 2 febbraio 2015, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano).
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L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005), diretto a
prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di
sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non
anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un
intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata
attività; in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una
abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la
previsione del termine medesimo (Cass. 7 maggio 2008 n. 11163, Cass. 4 gennaio
2011 n. 182 e Cass. 30 giugno 2014 n.
14767).
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