Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL TERMINE "TOGA ROSSA" NON HA PORTATA DIFFAMATORIA - Può anzi assumere un significato elogiativo (Cassazione Sezione Terza Civile n. 1435 del 27 gennaio 2015, Pres. Petti, Rel. Cirillo).

In un libro intitolato "Piombo rosso - La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 ad oggi" Giorgio Rossi ha menzionato il magistrato Lorenzo Matassa definendolo "una toga rossa di quelle particolarmente sgradite al Presidente del Consiglio ed ai suoi giornali". Il magistrato ha chiesto al Tribunale Civile di Milano la condanna dell'autore e dell'editore del libro al risarcimento del danno per lesione della sua reputazione professionale, ritenuta la natura diffamatoria dell'espressione "toga rossa" ha condannato l'autore del libro e il suo editore al risarcimento del danno non patrimoniale in misura di euro 5000. Questa decisione è stata totalmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Milano. Essa ha osservato nella specie, non era stata prospettata dall'interessato una lesione della propria identità personale, bensì soltanto della propria reputazione professionale. La censurata espressione di "toga rossa ", però, presa nel contesto di un'ampia trattazione sul periodo dei c.d. anni di piombo, non risultava usata in tono denigratorio o dispregiativo, bensì piuttosto in senso positivo, ossia per indicare l'atteggiamento di un magistrato inquirente che non si ferma alle apparenze e che gode di una "coscienza tranquillamente fiera". Il magistrato ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 1435 del 27 gennaio 2015, Pres. Petti, Rel. Cirillo) ha rigettato il ricorso. La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). La valutazione in concreto della sussistenza di tali elementi è un potere spettante al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua ed immune da vizi logici. La Corte d'Appello di Milano, nella specie, ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Con una motivazione correttamente argomentata e priva di vizi logici, essa ha dato la propria ricostruzione dei fatti con la conseguente valutazione, pervenendo alla conclusione - come sopra si è visto - che la frase di cui si doleva il dott. Matassa non assumeva, in relazione al contesto complessivo dell'opera, alcuna valenza denigratoria, quanto invece doveva ritenersi in qualche modo elogiativa; ciò in quanto l'uso del termine toga rossa, aggiunto al rilievo per cui magistrati del genere del dott. Matassa erano affatto sgraditi al Presidente del Consiglio (dell'epoca) ed ai suoi giornali, non poteva avere, di per sé, alcun carattere diffamatorio, stante anche la soggettività della valutazione in termini di sgradevolezza. 


© 2007 www.legge-e-giustizia.it