Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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LA CRITICA DEVE ESSERE ARGOMENTATA IN MODO NON FUTILE NE' PRETESTUOSO - Ma con un'efficace spiegazione delle sue ragioni (Cassazione Sezione Terza Civile n. 1939 del 3 febbraio 2015, Pres. Segreto, Rel. Travaglino).

La distinzione fra la critica e l'insulto deve compiersi sul presupposto per cui la prima deve essere argomentata, in modo non futile né palesemente pretestuoso (onde celare maldestramente una gratuita e ingiustificata aggressione verbale), attraverso una efficace spiegazione che renda manifesto, così al destinatario come ai terzi, le ragioni poste a fondamento delle espressioni usate. Non è, di conseguenza, necessario che il destinatario o i terzi condividano e facciano proprie le critiche espresse dal dichiarante, risultando viceversa sufficiente che tali critiche, pur colorandosi di oggettiva intensità espressiva ed evocativa, abbiano seguito un itinerario di pensiero improntato a logica e coerenza rispetto a quanto accaduto (oltre che a logica e coerenza con la propria storia personale).

Il carattere distintivo del diritto di critica rispetto alla cronaca e all'insolenza si attesta pertanto sul fronte della veridicità limitata, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni purché, ripetesi, non gratuite o pretestuose. L'assenza di qualsivoglia travisamento e/o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto e poi oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa. 


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