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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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NON SI ASSOLVE ALL'ONERE DI CONTESTAZIONE AFFERMANDO CHE LA PRETESA DELLA CONTROPARTE E' DESTITUITA DI FONDAMENTO - In base all'art. 111 Cost. Rep. (Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro n. 729 del 2 febbraio 2015, Pres. e Est. Tatarelli).
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Affermando
che "la pretesa del ricorrente è destituita
di fondamento sia di fatto che di diritto" il convenuto non assolve
all'onere di contestazione. E' noto che, per essere rilevante, la contestazione
deve essere specifica, concernere, cioè, i fatti allegati dalla controparte ed
oggetto di richiesta di prove, atteso il valore costituzionale del
contraddittorio tra le parti, sotto il profilo dello svolgimento dello stesso nel
pieno dispiegamento del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria
per l'esplicazione della difesa della controparte e con il valore del giusto
processo come ragionevole durata, entrambi presidiati dall'art. 111 Cost..
Infatti, se fosse sufficiente una contestazione generica non opererebbe l'onere
di contestazione tempestiva, onere sul quale invece si fonda tutto il sistema
processuale, al di là dell'art. 167 c.p.c. per il rito ordinario e dell'art.
416 per il processo del lavoro, e che ha trovato definitiva consacrazione
nell'art. 115 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della
legge 18 giugno 2009, n. 69. A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del
processo, che comporta una struttura dialettica a catena; il sistema di
preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin
dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; i
principi di lealtà e probità posti a carico delle parti; il generale principio
di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art.
111 Cost.. In sintesi, la contestazione del convenuto, per essere rilevante -
cioè per evitare l'effetto di rendere i fatti costitutivi allegati estranei
alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del
giudice - non deve essere generica, cioè concretizzarsi in formule di stile, in
espressioni apodittiche o in asserzioni meramente negative, ma deve essere
puntuale, circostanziata, dettagliata ed omnicomprensiva delle circostanze
sulle quali viene chiesta l'ammissione della prova.
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